Art. 3 Modifiche all'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed elezione degli organi dei comuni» e disposizioni in materia di trasparenza. 1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1, le parole: «si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle parole: «si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 2. La Regione, in relazione alla peculiarita' del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonche' le societa' in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia. 3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)», e' aggiunto il seguente: «5-bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.».