Art. 3 
Modifiche all'art. 12 della legge regionale 5  febbraio  2013,  n.  1
  «Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento ed
  elezione degli organi dei comuni»  e  disposizioni  in  materia  di
  trasparenza. 
  1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 5 febbraio  2013,
n. 1, le parole: «si applicano le  disposizioni  stabilite  dall'art.
41-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267»   sono
sostituite dalle parole:  «si  applicano  le  disposizioni  stabilite
dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». 
  2.  La  Regione,  in  relazione  alla  peculiarita'   del   proprio
ordinamento  adegua  la  propria  legislazione   agli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n.
190, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto  legislativo  16
marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli  aspetti  di
competenza delle province autonome, riguarda anche gli enti  pubblici
a ordinamento regionale, nonche' le societa' in house e aziende della
Regione  e  degli  enti  pubblici  a  ordinamento   regionale.   Fino
all'adeguamento,  resta   ferma   l'applicazione   della   disciplina
regionale vigente in materia. 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge  regionale  13  dicembre
2012, n. 8 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige
(Legge finanziaria)», e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. E' esclusa la pubblicazione dei dati  identificativi  delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni
relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio
economico-sociale degli interessati.».