Art. 5 
 
  Modifiche all'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale  n.  1  del
2013, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Per gli enti della provincia di  Bolzano,  le  disposizioni
contenute nell'art. 18, comma 1, lettere d), e) e g) si  applicano  a
decorrere dal primo turno elettorale generale successivo  all'entrata
in vigore della presente legge.». 
  2.  La  modifica  di  cui  al  comma  1  si  applica  a   decorrere
dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione. 
    Trento, 2 maggio 2013 
 
                               PACHER 
 
  (Omissis)