Art. 5 Modifiche all'art. 23 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 2013, e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli enti della provincia di Bolzano, le disposizioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettere d), e) e g) si applicano a decorrere dal primo turno elettorale generale successivo all'entrata in vigore della presente legge.». 2. La modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 2 maggio 2013 PACHER (Omissis)