Art. 10 
Inserimento dell'art. 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
  2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per  il
  loro rientro» 
  1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio  2003,  n.  2,  e'
inserito il seguente: 
 
                             «Art. 9-bis 
              Iniziative e relazioni economico-sociali 
 
  1.  La  Regione  riconosce,  valorizza  e  sostiene  le   relazioni
economico-sociali con le realta' imprenditoriali  venete  all'estero,
anche  in  collaborazione  con  le  associazioni,  i  comitati  e  le
federazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c). 
  2. La Regione favorisce altresi' rapporti di gemellaggio tra comuni
ed accordi tra universita', istituzioni scolastiche  e  associazioni,
al fine di sviluppare  produttive  relazioni  sociali,  culturali  ed
economiche.».