Art. 10 Inserimento dell'art. 9 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis Iniziative e relazioni economico-sociali 1. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le relazioni economico-sociali con le realta' imprenditoriali venete all'estero, anche in collaborazione con le associazioni, i comitati e le federazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettere a) e c). 2. La Regione favorisce altresi' rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra universita', istituzioni scolastiche e associazioni, al fine di sviluppare produttive relazioni sociali, culturali ed economiche.».