Art. 12 
Modifica dell'art. 11 della legge regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» 
  1. L'art. 11 della  legge  regionale  9  gennaio  2003,  n.  2,  e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 11 
                Formazione e aggiornamento culturale 
 
  1.  La  Regione  promuove  iniziative   per   la   formazione,   la
riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale  a  favore
dei seguenti soggetti che intendano mantenere  la  propria  residenza
all'estero: 
    a) i cittadini italiani emigrati, nati  nel  Veneto  o  che,  per
almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza  in  uno
dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza
all'estero per almeno cinque anni consecutivi; 
    b) il  coniuge  superstite  e  i  discendenti  fino  alla  quinta
generazione dei soggetti di cui alla lettera a).».