Art. 12 Modifica dell'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. L'art. 11 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Art. 11 Formazione e aggiornamento culturale 1. La Regione promuove iniziative per la formazione, la riqualificazione professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei seguenti soggetti che intendano mantenere la propria residenza all'estero: a) i cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per almeno cinque anni consecutivi; b) il coniuge superstite e i discendenti fino alla quinta generazione dei soggetti di cui alla lettera a).».