Art. 13 
Modifica dell'art. 12 della legge regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» 
  1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'art. 11: 
      a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di  iniziative  di
turismo sociale nella Regione; 
      b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto  e
nei paesi dove operano le collettivita' venete.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2, e' abrogato.