Art. 13 Modifica dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «1. La Regione promuove a favore dei soggetti di cui all'art. 11: a) l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nella Regione; b) iniziative di scambio culturale, da realizzarsi in Veneto e nei paesi dove operano le collettivita' venete.». 2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' abrogato.