Art. 16 Modifica dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni 1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: «c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;». 2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: «d) da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;». 3. La lettera g) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' abrogata. 4. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' aggiunta la seguente: «g-bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti entro la quinta generazione e di eta' compresa fra i diciotto e i trentanove anni, designato in sede del Meeting annuale di cui all'art. 16-bis.». 5. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, dopo le parole: «almeno una volta all'anno» sono inserite le seguenti: «preferibilmente in una localita' del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 14». 6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3». 7. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «alle spese di viaggio e ospitalita' per i partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso totale o parziale delle spese di viaggio e ospitalita' per i partecipanti di cui al comma 3,».