Art. 16 
Modifica dell'art. 16 della legge regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» e successive modificazioni 
  1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 16 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: 
    «c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni  di  cui
all'art. 18, comma 2, lettera a), dalle stesse designato;». 
  2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 16 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: 
    «d) da un rappresentante  designato  dall'Associazione  nazionale
comuni d'Italia (ANCI) del Veneto;». 
  3. La lettera g) del comma 3 dell'art. 16 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2, e' abrogata. 
  4. Dopo la  lettera  g)  del  comma  3  dell'art.  16  della  legge
regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) da un rappresentante dei giovani veneti od oriundi veneti
entro la quinta generazione e di eta' compresa fra  i  diciotto  e  i
trentanove anni,  designato  in  sede  del  Meeting  annuale  di  cui
all'art. 16-bis.». 
  5. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2 e successive modificazioni,  dopo  le  parole:  «almeno  una  volta
all'anno»  sono  inserite  le  seguenti:  «preferibilmente   in   una
localita' del Veneto da definirsi, di volta in volta, nell'ambito del
programma annuale di cui all'art. 14». 
  6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: 
    «comma 3». 
  7. Al comma 8 dell'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2,  le  parole:  «alle  spese  di  viaggio  e   ospitalita'   per   i
partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso  totale  o
parziale delle spese di viaggio e ospitalita' per i  partecipanti  di
cui al comma 3,».