Art. 17 
Inserimento dell'art. 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n.
  2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per  il
  loro rientro» 
  1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 9  gennaio  2003,  n.  2  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 16-bis 
Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti  e  dei  giovani
                 oriundi veneti residenti all'estero 
 
  1. La Regione del Veneto,  riconoscendo  il  ruolo  e  l'importanza
assunti  dai  giovani  nell'ambito   dell'associazionismo   volto   a
garantire il  mantenimento  della  cultura  e  dell'identita'  veneta
all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo  di
settore operante in Veneto e all'estero, attraverso  l'organizzazione
del «Meeting del coordinamento  dei  giovani  veneti  e  dei  giovani
oriundi veneti residenti all'estero», di seguito denominato Meeting. 
  2. Il Meeting si svolge annualmente in  una  localita'  individuata
dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel  mondo  di
cui all'art. 16. 
  3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi  veneti,
entro la quinta generazione, di eta' compresa  tra  i  diciotto  e  i
trentanove anni,  attivi  nel  mondo  dell'associazionismo.  Ciascuna
associazione iscritta al  registro  di  cui  all'art.  18,  comma  2,
lettera a), e ciascuna federazione o comitato  iscritto  al  registro
regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), designa,  ai  fini
della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in  possesso
dei predetti requisiti. 
  4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alle  spese  per
l'organizzazione del Meeting nonche' a rimborsare ai partecipanti  le
spese di viaggio e di ospitalita' nei limiti e secondo  le  modalita'
stabilite con successiva deliberazione.».