Art. 17 Inserimento dell'art. 16 bis nella legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. Dopo l'art. 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «Art. 16-bis Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero 1. La Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l'importanza assunti dai giovani nell'ambito dell'associazionismo volto a garantire il mantenimento della cultura e dell'identita' veneta all'estero, promuove la componente giovanile dell'associazionismo di settore operante in Veneto e all'estero, attraverso l'organizzazione del «Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero», di seguito denominato Meeting. 2. Il Meeting si svolge annualmente in una localita' individuata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta dei veneti nel mondo di cui all'art. 16. 3. Al Meeting partecipano giovani veneti e giovani oriundi veneti, entro la quinta generazione, di eta' compresa tra i diciotto e i trentanove anni, attivi nel mondo dell'associazionismo. Ciascuna associazione iscritta al registro di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), e ciascuna federazione o comitato iscritto al registro regionale di cui all'art. 18, comma 2, lettera c), designa, ai fini della partecipazione, il giovane veneto o oriundo veneto in possesso dei predetti requisiti. 4. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere alle spese per l'organizzazione del Meeting nonche' a rimborsare ai partecipanti le spese di viaggio e di ospitalita' nei limiti e secondo le modalita' stabilite con successiva deliberazione.».