Art. 18 Modifica dell'art. 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri e modalita' da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati veneti che con la loro attivita' abbiano onorato il Veneto nel mondo.».