Art. 18 
Modifica dell'art. 17 della legge regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» 
  1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «1. La Giunta regionale conferisce, secondo criteri  e  modalita'
da definirsi con apposito provvedimento, riconoscimenti agli emigrati
veneti che con la  loro  attivita'  abbiano  onorato  il  Veneto  nel
mondo.».