Art. 19 
Modifica dell'art. 18 della legge regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» e successive modificazioni 
  1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n.
2, le  parole:  «La  Regione  riconosce  le  attivita'  svolte  dalle
associazioni che operano a favore dei soggetti  di  cui  all'art.  1,
comma 1 residenti all'estero o  nel  Veneto»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «La   Regione    riconosce    il    ruolo    fondamentale
dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero  a  favore  dei
veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attivita'». 
  2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 18 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano
con carattere di continuita' da almeno tre anni a favore  dei  veneti
nel mondo;». 
  3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2 e successive  modificazioni  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «b) dei  circoli  aventi  sedi  all'estero,  che  abbiano  almeno
cinquanta iscritti e che operino con  carattere  di  continuita',  da
almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;». 
  4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2 e successive  modificazioni  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) dei comitati o  delle  federazioni  all'estero  che  svolgano
attivita' con carattere di continuita' da almeno tre  anni  e  a  cui
aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera  b)  operanti
nello Stato.». 
  5. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della  legge  regionale  9  gennaio
2003, n. 2 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Presso la  Giunta  regionale  e'  altresi'  istituito  un
elenco delle aggregazioni estere di emigrati  e  oriundi  veneti  che
operino con carattere di continuita' a favore dei veneti nel mondo  e
che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta. 
    2-ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua
le modalita' e la documentazione necessaria ai fini della  iscrizione
delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis.». 
  6. Il comma 4-bis dell'art. 18  della  legge  regionale  9  gennaio
2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. La Giunta regionale puo' concedere alle associazioni,  ai
comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma  2,
secondo criteri e modalita' da definirsi con apposito  provvedimento,
contributi  annuali  per  le  spese  di  funzionamento  dagli  stessi
sostenute in stretto collegamento all'attivita' associativa svolta  e
debitamente documentate.».