Art. 19 Modifica dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni 1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «La Regione riconosce le attivita' svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione riconosce il ruolo fondamentale dell'associazionismo operante nel Veneto e all'estero a favore dei veneti nel mondo e ne valorizza e sostiene l'attivita'». 2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituita dalla seguente: «a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano con carattere di continuita' da almeno tre anni a favore dei veneti nel mondo;». 3. La lettera b) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: «b) dei circoli aventi sedi all'estero, che abbiano almeno cinquanta iscritti e che operino con carattere di continuita', da almeno tre anni, a favore dei veneti nel mondo;». 4. La lettera c) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni e' sostituita dalla seguente: «c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attivita' con carattere di continuita' da almeno tre anni e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.». 5. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni sono inseriti i seguenti: «2-bis. Presso la Giunta regionale e' altresi' istituito un elenco delle aggregazioni estere di emigrati e oriundi veneti che operino con carattere di continuita' a favore dei veneti nel mondo e che abbiano un numero di iscritti inferiore a cinquanta. 2-ter. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le modalita' e la documentazione necessaria ai fini della iscrizione delle aggregazioni nell'elenco di cui al comma 2 bis.». 6. Il comma 4-bis dell'art. 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «4-bis. La Giunta regionale puo' concedere alle associazioni, ai comitati e alle federazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, secondo criteri e modalita' da definirsi con apposito provvedimento, contributi annuali per le spese di funzionamento dagli stessi sostenute in stretto collegamento all'attivita' associativa svolta e debitamente documentate.».