Art. 2 
Modifica dell'art. 2 della legge  regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» 
  1. All'alinea del comma 1  dell'art.  2  della  legge  regionale  9
gennaio  2003,  n.  2,  le  parole:  «destinati  ai  soggetti»   sono
soppresse. 
  2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della  legge  regionale  9
gennaio 2003, n. 2, e' abrogata. 
  3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  9
gennaio 2003, n. 2, le parole: «gli  stessi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)». 
  4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le iniziative regionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
sono volte a: 
    a) diffondere e valorizzare fra le comunita' venete all'estero la
cultura  e  l'identita'  veneta,  avendo  particolare  riguardo  allo
sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed  economiche  tra  la
Regione del Veneto e  le  realta'  venete  all'estero,  nonche'  allo
sviluppo delle professionalita' dei giovani all'estero; 
    b)  promuovere  l'organizzazione  di  soggiorni  culturali  e  di
iniziative di turismo sociale nel Veneto; 
    c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed  accordi  tra
universita', istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una
maggiore  sensibilizzazione  ai  problemi  dell'emigrazione   e   per
agevolare  occasioni  di  conoscenza,  di  confronto  e  di   scambio
interculturali; 
    d) fornire assistenza nei casi in cui si  verifichino  all'estero
particolari eventi socio-politici; 
    e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunita' dei  veneti
all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale  audiovisivo
e/o radiofonico; 
    f) prevedere riconoscimenti per chi  ha  onorato  il  Veneto  nel
mondo.».