Art. 2 Modifica dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» 1. All'alinea del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «destinati ai soggetti» sono soppresse. 2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' abrogata. 3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, le parole: «gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)». 4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le iniziative regionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono volte a: a) diffondere e valorizzare fra le comunita' venete all'estero la cultura e l'identita' veneta, avendo particolare riguardo allo sviluppo di interrelazioni sociali, culturali ed economiche tra la Regione del Veneto e le realta' venete all'estero, nonche' allo sviluppo delle professionalita' dei giovani all'estero; b) promuovere l'organizzazione di soggiorni culturali e di iniziative di turismo sociale nel Veneto; c) promuovere rapporti di gemellaggio tra comuni ed accordi tra universita', istituzioni scolastiche, associazioni per facilitare una maggiore sensibilizzazione ai problemi dell'emigrazione e per agevolare occasioni di conoscenza, di confronto e di scambio interculturali; d) fornire assistenza nei casi in cui si verifichino all'estero particolari eventi socio-politici; e) curare e sostenere la diffusione, fra le comunita' dei veneti all'estero, delle relative pubblicazioni e del materiale audiovisivo e/o radiofonico; f) prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.».