Art. 21 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 19 si applica  anche
ai circoli gia' iscritti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, al registro regionale di cui all'art.  18,  comma  2,
lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2.