Art. 4 
Modifica dell'art. 4 della legge  regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» e successive modificazioni 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Ai  soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non piu' di quattro
anni,  che  nel  territorio  della  Regione  intendano  costruire   o
acquistare  un  alloggio  avente  le  caratteristiche  previste   per
l'edilizia  residenziale  pubblica,  o   effettuare   interventi   di
restauro, risanamento  conservativo,  ristrutturazione,  manutenzione
straordinaria,  ampliamento  di  un  immobile  di  proprieta'  o   in
usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare,  la  Regione
puo' concedere un contributo una tantum in conto capitale. La  Giunta
regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i
criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle
fasce piu' deboli.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «4. L'alloggio, per un periodo  di  cinque  anni  dalla  data  di
assegnazione del contributo, non puo' essere destinato a uso  diverso
da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena
la revoca dello stesso.». 
  3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «5. Gli interventi  di  cui  al  comma  1  possono  essere  stati
effettuati anche nei due anni precedenti  la  data  di  presentazione
della  domanda;  la  realizzazione  in  tale  periodo   deve   essere
comprovata da idonea documentazione.». 
  4. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' sostituito dal seguente: 
    «6. Ai fini della liquidazione del contributo, la  documentazione
relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena
la decadenza  dal  beneficio,  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
assegnazione del contributo medesimo.». 
  5. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' abrogato. 
  6. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003,  n.
2, e' abrogato.