Art. 4 Modifica dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non piu' di quattro anni, che nel territorio della Regione intendano costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, ampliamento di un immobile di proprieta' o in usufrutto ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione puo' concedere un contributo una tantum in conto capitale. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i criteri di attribuzione dei contributi e per garantire l'accesso alle fasce piu' deboli.». 2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «4. L'alloggio, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione del contributo, non puo' essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e del suo nucleo familiare, pena la revoca dello stesso.». 3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «5. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere stati effettuati anche nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda; la realizzazione in tale periodo deve essere comprovata da idonea documentazione.». 4. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' sostituito dal seguente: «6. Ai fini della liquidazione del contributo, la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1 deve essere prodotta, pena la decadenza dal beneficio, entro il 31 dicembre dell'anno di assegnazione del contributo medesimo.». 5. Il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' abrogato. 6. Il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, e' abrogato.