Art. 8 
Modifica dell'art. 8 della legge  regionale  9  gennaio  2003,  n.  2
  «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e  agevolazioni  per  il
  loro rientro» e successive modificazioni 
  1. L'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive
modificazioni e' sostituito dal seguente: 
 
                               «Art. 8 
                   Interventi socio-assistenziali 
 
  1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),  provenienti
dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non piu' di
tre, la Giunta regionale, in relazione  a  comprovate  situazioni  di
particolare bisogno, puo' disporre il rimborso, anche parziale, delle
seguenti tipologie di spese: 
    a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia
assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli  stessi  entro  un
periodo massimo di sei mesi; 
    b)  di  trasporto  degli  oggetti   personali,   del   vestiario,
dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie; 
    c) di prima sistemazione; 
    d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all'art. 1, comma
1, lettera a), dall'estero nel territorio regionale. 
  2. La Giunta regionale, con apposito  provvedimento,  individua  le
situazioni di particolare bisogno e le modalita' del  rimborso  delle
spese di cui al comma 1.».