Art. 8 Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro» e successive modificazioni 1. L'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 8 Interventi socio-assistenziali 1. Ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da almeno un anno e da non piu' di tre, la Giunta regionale, in relazione a comprovate situazioni di particolare bisogno, puo' disporre il rimborso, anche parziale, delle seguenti tipologie di spese: a) di viaggio, comprese le spese del nucleo familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che si riunisca agli stessi entro un periodo massimo di sei mesi; b) di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo, del mobilio e di attrezzature varie; c) di prima sistemazione; d) di trasporto delle salme dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), dall'estero nel territorio regionale. 2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le situazioni di particolare bisogno e le modalita' del rimborso delle spese di cui al comma 1.».