Art. 6 
 
             Tutela del patrimonio arboreo della regione 
 
  1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 del proprio Statuto, protegge e
valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce
la  tutela  ed  il  rispetto  delle  risorse  e  dei  beni  naturali,
assicurandone la fruizione a tutti i cittadini. 
  2.  Ai  fini  della  tutela  e  della  salvaguardia  degli   alberi
monumentali, dei  filari  e  delle  alberate  di  particolare  pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle
more della redazione degli elenchi comunali e  regionale  di  cui  al
comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10,  avente  ad
oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", e'  vietato
sul  territorio  dei  centri  urbani  regionali  il   danneggiamento,
l'abbattimento e l'espianto di: 
    a) alberi ad alto fusto isolati o  facenti  parte  di  formazioni
boschive  naturali  o  artificiali  ovvero  alberi  secolari  tipici,
suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, art.
7, della Legge n. 10/2013; 
    b)  filari  e  alberate  di  particolare  pregio   paesaggistico,
monumentale, storico e culturale; 
    c)  alberi  ad  alto  fusto  inseriti  in  particolari  complessi
architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio
ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 
  3. L'abbattimento e l'espianto del patrimonio  arboreo  di  cui  al
comma 2, esclusivamente per casi  motivati  e  improcrastinabili,  e'
consentito  previo  parere  obbligatorio  e  vincolante   del   Corpo
forestale dello Stato,  idoneo  ad  escludere  la  praticabilita'  di
soluzioni  alternative  o   complementari   aventi   minore   impatto
ambientale.