Art. 6 Tutela del patrimonio arboreo della regione 1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 del proprio Statuto, protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali e l'ambiente, garantisce la tutela ed il rispetto delle risorse e dei beni naturali, assicurandone la fruizione a tutti i cittadini. 2. Ai fini della tutela e della salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, nelle more della redazione degli elenchi comunali e regionale di cui al comma 3, dell'art. 7, della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, avente ad oggetto "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", e' vietato sul territorio dei centri urbani regionali il danneggiamento, l'abbattimento e l'espianto di: a) alberi ad alto fusto isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovvero alberi secolari tipici, suscettibili di considerazione ai sensi della lett. a), comma 1, art. 7, della Legge n. 10/2013; b) filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale; c) alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 3. L'abbattimento e l'espianto del patrimonio arboreo di cui al comma 2, esclusivamente per casi motivati e improcrastinabili, e' consentito previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato, idoneo ad escludere la praticabilita' di soluzioni alternative o complementari aventi minore impatto ambientale.