Art. 10 Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 1. Il comma 4 del'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato. 2. Alla fine del comma 5 dell'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «in quanto compatibili».