Art. 10 
 
       Modifiche all'art. 65 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1. Il comma 4 del'art.  65  della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato. 
  2. Alla fine del comma 5 dell'art.  65  della  legge  regionale  n.
41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte  le
parole: «in quanto compatibili».