Art. 11 
 
     Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1.  L'art.  67  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 67. (Revisore dei conti). - 1. Il Revisore dei conti: 
      a) verifica l'amministrazione  dell'agenzia  sotto  il  profilo
economico; 
      b) redige la relazione al bilancio d'esercizio; 
      c)  accerta  la  regolare  tenuta  della  contabilita'   e   la
conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle  scritture
contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
      d) riferisce, almeno  semestralmente,  alla  Giunta  regionale,
anche su richiesta  di  quest'ultima,  sui  risultati  del  riscontro
eseguito,  denunciando  immediatamente  i  fatti  se  vi  e'  fondato
sospetto di gravi irregolarita'. 
  2. Il Revisore dei conti  e'  nominato  dalla  Giunta  regionale  e
scelto tra  i  revisori  contabili  iscritti  nel  registro  previsto
dall'art.  6  del  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,   n.   39
(Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa  alle  revisioni
legali dei conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la   direttiva
84/253/CEE). 
  3. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale. 
  4. Al  revisore  dei  conti  spetta  un'indennita'  pari  a  quella
prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali».