Art. 11 Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 41/2006 1. L'art. 67 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 67. (Revisore dei conti). - 1. Il Revisore dei conti: a) verifica l'amministrazione dell'agenzia sotto il profilo economico; b) redige la relazione al bilancio d'esercizio; c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'. 2. Il Revisore dei conti e' nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 3. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale. 4. Al revisore dei conti spetta un'indennita' pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali».