Art. 12 
 
     Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1.  L'art.  77  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 77. (Comitato etico regionale). - 1. Ai sensi dell'art. 12,
commi  10  e  11,  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e'  costituito  il
comitato  etico  regionale  quale  organismo  indipendente  volto   a
garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere  dei
soggetti in sperimentazione e a fornire  pubblica  garanzia  di  tale
tutela. 
  2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali
sono attribuite le seguenti competenze: 
    a) funzioni consultive in relazione a questioni  etiche  connesse
con le attivita' scientifiche e assistenziali; 
    b)  iniziative  di  formazione   per   gli   operatori   sanitari
relativamente a temi di bioetica; 
    c) sperimentazioni di ricerca di base; 
    d) sperimentazione clinica dei medicinali; 
    e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a
medicinali destinati ad uso pediatrico. 
  3. Il comitato etico si  avvale  di  segreterie,  amministrativa  e
tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali
attivita'. 
  4. Le prime due sezioni operano presso l'IRCCS "Azienda ospedaliera
universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per  la  ricerca
sul cancro'', la terza presso l'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini''. 
  5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute,  la
Giunta regionale disciplina il funzionamento e  l'organizzazione  del
comitato etico regionale e delle sue  sezioni.  La  Giunta  regionale
determina, altresi', la composizione del comitato etico e  delle  sue
sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o piu' sostituti. 
  6. L'organizzazione e il funzionamento del  comitato  etico  devono
garantirne l'indipendenza».