Art. 12 Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 1. L'art. 77 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 77. (Comitato etico regionale). - 1. Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e' costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela. 2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze: a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attivita' scientifiche e assistenziali; b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica; c) sperimentazioni di ricerca di base; d) sperimentazione clinica dei medicinali; e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico. 3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attivita'. 4. Le prime due sezioni operano presso l'IRCCS "Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro'', la terza presso l'IRCCS "Istituto Giannina Gaslini''. 5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresi', la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o piu' sostituti. 6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l'indipendenza».