Art. 15 
 
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10
  (Finanziamento,  gestione  patrimoniale  ed   economico-finanziaria
  delle Unita' sanitarie locali e delle altre  aziende  del  Servizio
  sanitario regionale). 
 
  1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  10/1995  e   successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 6. (Accantonamento di quote del fondo sanitario). -  1.  La
Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per  cento  del
fabbisogno del fondo sanitario per finanziare: 
      a) attivita' di rilievo sanitario o sociosanitario; 
      b) attivita' attribuite  alla  competenza  regionale  da  leggi
dello Stato o della Regione; 
      c)   attivita'   previste   dalla   stipula    di    specifiche
convenzioni/accordi; 
      d) attivita' di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di
innovazione tecnologica nell'ambito delle aziende  ospedaliere,  enti
ospedalieri, aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio  sanitario
regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento  regionale  a
progetti di rilievo nazionale; 
      e) l'organizzazione di convegni, congressi o rassegne in  campo
sanitario e  l'organizzazione,  anche  attraverso  la  collaborazione
delle aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati  del  Servizio
sanitario regionale, di iniziative  di  informazione,  promozione  ed
educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri. 
  2. La parte non utilizzata  della  quota  di  cui  al  comma  1  e'
ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri  adottati
per  il  riparto  del  fondo   sanitario   regionale,   tra   aziende
ospedaliere, enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e  IRCCS  del
Servizio sanitario regionale».