Art. 15 Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unita' sanitarie locali e delle altre aziende del Servizio sanitario regionale). 1. L'art. 6 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Accantonamento di quote del fondo sanitario). - 1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare: a) attivita' di rilievo sanitario o sociosanitario; b) attivita' attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione; c) attivita' previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi; d) attivita' di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle aziende ospedaliere, enti ospedalieri, aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale; e) l'organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo sanitario e l'organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio sanitario regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri. 2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 e' ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra aziende ospedaliere, enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio sanitario regionale».