Art. 16 
 
Modifica all'art. 6 della  legge  regionale  22  marzo  2000,  n.  23
  (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo). 
 
  1. Il comma 3 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  23/2000  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal  seguente:
Ā«3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte  nel  Registro
regionale del Terzo settore di cui alla legge  regionale  6  dicembre
2012, n. 42 (Testo  unico  delle  norme  sul  Terzo  settore),  nella
sezione delle organizzazioni di volontariato o  nella  Sezione  delle
associazioni di promozione sociale,  tenendo  presente  il  principio
dell'incompatibilita' di iscrizione contemporanea in piu' sezioniĀ».