Art. 16 Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo). 1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: Ā«3. Le associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo settore), nella sezione delle organizzazioni di volontariato o nella Sezione delle associazioni di promozione sociale, tenendo presente il principio dell'incompatibilita' di iscrizione contemporanea in piu' sezioniĀ».