Art. 17 
 
        Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione 
          e accreditamento delle strutture socio-sanitarie 
 
  1.  Le  strutture  sociosanitarie  non  ancora  accreditate,   gia'
operanti per il Servizio sanitario regionale, che  hanno  presentato,
entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai
sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme
in materia  di  autorizzazione,  vigilanza  e  accreditamento  per  i
presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici  e  privati.  Recepimento
del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1997)  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni    sono    considerate
transitoriamente  accreditate  sino  all'adozione  del  provvedimento
finale di concessione o di diniego dell'accreditamento stesso entro i
termini previsti per la conclusione del relativo procedimento. 
  2. La Giunta regionale definisce le modalita' di  autorizzazione  e
di  accreditamento  di  presidi  sanitari,  sociosanitari  e  sociali
interessati a sperimentazioni gestionali ai  sensi  dell'art.  9-bis,
del decreto legislativo n. 502/1992  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  o  in   fase   di   sperimentazione   progettuale   per
l'erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Genova, 14 maggio 2013 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).