Art. 17 Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie 1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, gia' operanti per il Servizio sanitario regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate transitoriamente accreditate sino all'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego dell'accreditamento stesso entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento. 2. La Giunta regionale definisce le modalita' di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell'art. 9-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o in fase di sperimentazione progettuale per l'erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 maggio 2013 BURLANDO (Omissis).