Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 19  della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in possesso dei
requisiti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «iscritti  nell'elenco
regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre regioni». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni, e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  Giunta
regionale definisce le modalita' di  costituzione  della  Commissione
preposta  alla  selezione   dei   candidati   idonei   all'iscrizione
nell'apposito elenco regionale, individua le modalita'  e  i  criteri
per l'effettuazione della selezione nonche' gli  eventuali  ulteriori
requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa».