Art. 2 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «in possesso dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre regioni». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale definisce le modalita' di costituzione della Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei all'iscrizione nell'apposito elenco regionale, individua le modalita' e i criteri per l'effettuazione della selezione nonche' gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa».