Art. 5 
 
     Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1.  L'art.  34  della  legge  regionale  n.  41/2006  e  successive
modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34. (Direttore di distretto). - 1. L'incarico di  direttore
di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente  del
Servizio  sanitario  nazionale,  che  abbia  maturato  una  specifica
esperienza nei servizi territoriali e  un'adeguata  formazione  nella
loro organizzazione, oppure  a  un  medico  convenzionato,  ai  sensi
dell'art.  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992   e
successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci  anni,  con
contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della
dirigenza sanitaria. 
  2.  L'incarico  e'  conferito  dal  direttore  generale  a  seguito
dell'espletamento di procedure comparative nel rispetto dei  principi
di trasparenza, selettivita' ed evidenza  pubblica,  in  forza  delle
disposizioni recate da  apposita  direttiva  vincolante  da  emanarsi
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della  presente
legge. 
  3. Il rapporto di lavoro del direttore di distretto e' esclusivo ed
e' regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni,
prorogabili  a  cinque  una  sola  volta.  L'incarico   puo'   essere
rinnovato. Per il periodo di durata del  contratto  i  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni
con  riconoscimento  dell'anzianita'  di  servizio.  Il   trattamento
economico del direttore di  distretto  e'  definito  dalla  direttiva
vincolante di cui al comma 2. 
  4. Il direttore di distretto realizza il programma di cui  all'art.
36 e gestisce le risorse assegnate al distretto in modo da  garantire
l'accesso  della  popolazione   alle   strutture   ed   ai   servizi,
l'integrazione tra i  servizi  e  la  continuita'  assistenziale.  Il
direttore del distretto supporta la direzione generale  nei  rapporti
con i sindaci del distretto. 
  5. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari
di cui all'art. 36 e' assicurato  dall'Unita'  distrettuale  composta
dal direttore di distretto e dal direttore sociale di cui alla  legge
regionale n. 12/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nominato dal Comitato dei sindaci di distretto. 
  6. Per le attivita' sociosanitarie il direttore di distretto  e  il
direttore sociale si avvalgono di un Comitato  distrettuale  composto
dai coordinatori di ambito territoriale sociale  di  cui  alla  legge
regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,  dai
responsabili delle strutture organizzative che operano nel  distretto
sociosanitario,  dai  membri  dell'ufficio  di  coordinamento   delle
attivita' distrettuali previsto  dall'art.  3-sexies,  comma  2,  del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
  7. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale
e il Comitato dei sindaci di distretto verificano i risultati  e  gli
obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel  Piano
sociosanitario del distretto di cui all'art. 26 della legge regionale
n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».