Art. 5 Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 41/2006 1. L'art. 34 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Art. 34. (Direttore di distretto). - 1. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio sanitario nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 2. L'incarico e' conferito dal direttore generale a seguito dell'espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettivita' ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della presente legge. 3. Il rapporto di lavoro del direttore di distretto e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L'incarico puo' essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il trattamento economico del direttore di distretto e' definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2. 4. Il direttore di distretto realizza il programma di cui all'art. 36 e gestisce le risorse assegnate al distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. 5. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari di cui all'art. 36 e' assicurato dall'Unita' distrettuale composta dal direttore di distretto e dal direttore sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal Comitato dei sindaci di distretto. 6. Per le attivita' sociosanitarie il direttore di distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel distretto sociosanitario, dai membri dell'ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali previsto dall'art. 3-sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato dei sindaci di distretto verificano i risultati e gli obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel Piano sociosanitario del distretto di cui all'art. 26 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».