Art. 8 Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «Il direttore del Dipartimento di prevenzione e' nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento». 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso.