Art. 8 
 
       Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge  regionale
n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  e'  sostituito
dal seguente:  «Il  direttore  del  Dipartimento  di  prevenzione  e'
nominato dal direttore generale sulla base  della  vigente  normativa
nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento». 
  2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 44 della legge  regionale
n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso.