Art. 9 Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: «secondo i criteri e le modalita' individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni». 2. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente: «2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall'art. 15, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni». 3. I commi 2-bis e 3 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. 4. Al comma 3-bis dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti: «previa costituzione della Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri e delle modalita' individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1».