Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 
 
  1. Alla fine del comma 1 dell'art.  48  della  legge  regionale  n.
41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte  le
parole: «secondo i criteri e le modalita'  individuati  dalla  Giunta
regionale, sulla base  dei  principi  definiti  dall'art.  15,  comma
7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
ed integrazioni». 
  2. Il comma 2 dell'art. 48  della  legge  regionale  n.  41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal  seguente:
«2. Agli incarichi di cui al comma 1  si  applicano  le  disposizioni
relative al periodo di prova previste dall'art. 15, comma 7-ter,  del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni». 
  3. I commi 2-bis e 3 dell'art. 48 della legge regionale n.  41/2006
e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati. 
  4. Al comma 3-bis dell'art. 48 della legge regionale n.  41/2006  e
successive modificazioni ed integrazioni, le parole:  «nel  rispetto,
per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi
2 e 3.» sono sostituite dalle seguenti:  «previa  costituzione  della
Commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto  legislativo
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e  sulla  base
dei criteri e delle modalita' individuati dalla Giunta  regionale  ai
sensi del comma 1».