Art. 2 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste le medesime finalita', con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 10.101 «Fondo per le politiche sociali». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 14 maggio 2013 BURLANDO (Omissis).