Art. 2 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede, ai sensi della  legge  regionale  24  maggio  2006,  n.  12
(Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)
e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste  le  medesime
finalita', con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013,
stato di previsione della spesa,  all'U.P.B.  10.101  «Fondo  per  le
politiche sociali». 
  2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge  di
bilancio. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare
come legge della Regione Liguria. 
 
      Genova, 14 maggio 2013 
 
                              BURLANDO 
 
(Omissis).