Art. 10 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge hanno la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o
donna assumono  di  diritto  la  qualifica  di  acconciatore  e  sono
equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo  3  della  l.
174/2005. 
  2. Possono sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1,  della
l. 174/2005, i soggetti che alla data entrata in vigore dell'articolo
15 del decreto  legislativo  6  agosto  2012,  n.  147  (Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 26  marzo  2010,  n.
59, recante  attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,  relativa  ai
servizi nel mercato interno)  hanno  maturato  i  seguenti  requisiti
professionali: 
    a) attivita' lavorativa svolta in qualita' di socio, dipendente o
collaboratore presso un'impresa di acconciatore per  un  periodo  non
inferiore a tre anni; 
    b) attivita' lavorativa svolta  con  contratto  di  apprendistato
presso un'impresa  di  acconciatore  per  la  durata  prevista  dalla
contrattazione collettiva di categoria. 
  3. Le imprese che all'entrata in vigore della presente  legge  gia'
svolgono  l'attivita'  di  acconciatore  comunicano  al  SUAP,  entro
novanta giorni, il nominativo del responsabile  tecnico  in  possesso
dell'abilitazione professionale, come previsto dall'articolo 5. 
  4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 6,
definisce le modalita' di gestione dei  corsi  di  qualificazione  in
itinere alla data di entrata in vigore della presente legge.