Art. 4 Luogo di svolgimento dell'attivita' 1. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza, nonche' dotati di specifica destinazione d'uso. 2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attivita' di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attivita' anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attivita' sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. 4. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici. 5. L'attivita' di acconciatore puo' essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, sanita' e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. 6. Nei locali dove e' svolta l'attivita' di acconciatore devono essere esposte le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.