Art. 4 
 
                 Luogo di svolgimento dell'attivita' 
 
  1. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta esclusivamente in
locali  rispondenti  alle  vigenti  norme   urbanistiche,   edilizie,
sanitarie e di sicurezza, nonche' dotati  di  specifica  destinazione
d'uso. 
  2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore  in
forma ambulante o di posteggio. 
  3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attivita' di acconciatore
in sede fissa possono esercitare l'attivita'  anche  presso  la  sede
designata dal cliente in caso di sua  malattia  o  altro  impedimento
fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in  attivita'
sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo  o  in
occasione  di  cerimonie  o  di  particolari  eventi   fieristici   o
promozionali. 
  4. E' fatta salva la  possibilita'  di  esercitare  l'attivita'  di
acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione  e
nelle  caserme  o  in  altri  luoghi  per  i  quali  siano  stipulate
convenzioni con i relativi soggetti pubblici. 
  5. L'attivita' di acconciatore puo' essere esercitata anche  presso
il domicilio dell'esercente a  condizione  che  i  locali  utilizzati
dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in  materia
di urbanistica, edilizia, sanita'  e  sicurezza  e  siano  dotati  di
ingressi e servizi igienici autonomi  e  in  regola  con  le  vigenti
normative. 
  6. Nei locali dove e' svolta  l'attivita'  di  acconciatore  devono
essere esposte le  tariffe  professionali  applicate  per  i  diversi
trattamenti.