Art. 6 
 
                         Attivita' formativa 
 
  1. I percorsi formativi per svolgere l'attivita'  di  acconciatore,
sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con  decreto
del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.  47/R,  anche
sulla base dell'accordo sancito in sede di  Conferenza  Stato-Regioni
il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra  il  Governo,  le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione
dello    standard    professionale     nazionale     della     figura
dell'acconciatore, ai sensi della  legge  17  agosto  2005,  n.  174.
Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281). 
  2. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce: 
    a) i percorsi formativi di cui al  comma  1,  che  riguardano  in
particolare: 
      1) la qualificazione di base, della  durata  di  due  anni,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005; 
      2) la specializzazione, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera a), della l. 174/2005; 
      3) la formazione teorica, ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
lettera b), della l. 174/2005; 
      4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6,
comma 5, lettera b), della l. 174/2005; 
    b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi; 
    c) gli standard di preparazione  tecnico-culturale  ai  fini  del
rilascio dei titoli di abilitazione professionale; 
    d)  la  composizione  della  commissione  per  l'esame   di   cui
all'articolo 3,  comma  1,  della  l.  174/2005  e  le  modalita'  di
svolgimento delle prove d'esame. 
  3. Ai fini del conseguimento  dell'abilitazione  professionale  per
l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, sono riconosciuti  validi
esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano i cui  contenuti  e  la  cui
organizzazione siano conformi allo  standard  professionale  definito
con l'accordo di cui al comma 1.