Art. 6 Attivita' formativa 1. I percorsi formativi per svolgere l'attivita' di acconciatore, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, anche sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 marzo 2007, repertorio n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione, definisce: a) i percorsi formativi di cui al comma 1, che riguardano in particolare: 1) la qualificazione di base, della durata di due anni, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005; 2) la specializzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 174/2005; 3) la formazione teorica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 174/2005; 4) la riqualificazione professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della l. 174/2005; b) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi; c) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale; d) la composizione della commissione per l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, della l. 174/2005 e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame. 3. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attivita' di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i corsi istituiti o riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano i cui contenuti e la cui organizzazione siano conformi allo standard professionale definito con l'accordo di cui al comma 1.