Art. 10 
 
               Allestimenti della struttura ricettiva 
 
  1. La struttura ricettiva puo' comprendere gli allestimenti di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f)  della  legge,  nel
rispetto dei limiti previsti dalla  legge  medesima,  fermo  restando
l'obbligo per  il  campeggio-villaggio  di  prevedere,  nella  misura
minima del 15 per cento della  capacita'  ricettiva  complessiva,  la
presenza di unita' abitative e di piazzole attrezzate  con  strutture
fisse d'appoggio o con allestimenti mobili.