Art. 10 Allestimenti della struttura ricettiva 1. La struttura ricettiva puo' comprendere gli allestimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge medesima, fermo restando l'obbligo per il campeggio-villaggio di prevedere, nella misura minima del 15 per cento della capacita' ricettiva complessiva, la presenza di unita' abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse d'appoggio o con allestimenti mobili.