Art. 11 Unita' abitative 1. Le unita' abitative, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge, sono i volumi della struttura ricettiva destinati all'alloggio dei turisti costituiti da uno o piu' locali tra loro comunicanti e realizzati in conformita' alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. Le unita' abitative sono costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilita', vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di piu' locali idonei ad ospitare un equipaggio. 2. Le unita' abitative di cui al comma 1 sono: a) la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato completo; b) la junior suite costituita da almeno una camera, un vano soggiorno annesso alla camera, da questa non separato, e da un bagno privato completo; c) la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno e da un bagno privato completo; d) l'appartamento e il bungalow costituito dall'insieme dei locali, compreso il bagno privato completo e la cucina o posto cottura. 3. La superficie massima degli appartamenti e dei bungalow e' di quaranta metri quadrati, salvo quanto disposto dal comma 5. 4. La superficie utile delle unita' abitative viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie di cui al comma 6. 5. Gli appartamenti e i bungalow allestiti nelle strutture ricettive con livello di classificazione pari o superiore alle tre stelle, possono raggiungere la superficie massima di 50 metri quadrati nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: a) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le unita' abitative e trasformazione degli esistenti con criteri di sostenibilita' e/o ad alta prestazione energetico-ambientale secondo protocolli/certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, tra i quali Leed e CasaKlima; b) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le installazioni igienico - sanitarie e i locali ad uso comune e trasformazione degli esistenti con i criteri indicati alla lettera a); c) acquisizione e mantenimento da parte della struttura ricettiva di una certificazione ambientale riconosciuta a livello internazionale oppure di sistemi di qualita' attribuiti da enti parco situati sul territorio provinciale; d) modifica del livello di classificazione in senso crescente. 6. Con riferimento agli appartamenti ed ai bungalow, nel calcolo della superficie di cui al comma 4, non e' considerata l'eventuale presenza di costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse; la predetta superficie non puo' comunque superare il 25 per cento di quella di cui al comma 4, fermo restando quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale. 7. Nelle unita' abitative e' consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui i turisti accompagnino un minore di eta'. 8. Nelle suite e negli appartamenti e bungalow e' consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di eta', l'aggiunta occasionale e temporanea di uno o due letti, eventualmente anche a scomparsa. 9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 i letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza del turista o, nel caso di letti a scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati a seduta poltrona/divano. 10. I letti aggiunti ai sensi dei commi 7 e 8 non concorrono alla determinazione della capacita' ricettiva complessiva della struttura, nel rispetto della densita' ricettiva massima.