Art. 11 
 
                          Unita' abitative 
 
  1. Le unita' abitative, previste dall'articolo 2, comma 1,  lettera
f) della legge, sono i volumi  della  struttura  ricettiva  destinati
all'alloggio dei turisti costituiti da uno o  piu'  locali  tra  loro
comunicanti e realizzati in conformita' alle  prescrizioni  stabilite
dagli strumenti urbanistici del  comune.  Le  unita'  abitative  sono
costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo,  con
caratteristiche di stabilita', vincolati  permanentemente  al  suolo,
dotati  di  infrastrutture  di  urbanizzazione   primaria,   composti
dall'insieme di piu' locali idonei ad ospitare un equipaggio. 
  2. Le unita' abitative di cui al comma 1 sono: 
    a) la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto  e
da un bagno privato completo; 
    b) la junior suite costituita  da  almeno  una  camera,  un  vano
soggiorno annesso alla camera, da questa non separato, e da un  bagno
privato completo; 
    c) la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito  a
soggiorno e da un bagno privato completo; 
    d) l'appartamento  e  il  bungalow  costituito  dall'insieme  dei
locali, compreso il bagno  privato  completo  e  la  cucina  o  posto
cottura. 
  3. La superficie massima degli appartamenti e dei  bungalow  e'  di
quaranta metri quadrati, salvo quanto disposto dal comma 5. 
  4. La superficie utile delle unita'  abitative  viene  misurata  al
netto di murature, pilastri,  tramezzi,  sguinci,  vani  di  porte  e
finestre, scale interne e costruzioni accessorie di cui al comma 6. 
  5.  Gli  appartamenti  e  i  bungalow  allestiti  nelle   strutture
ricettive con livello di classificazione pari o  superiore  alle  tre
stelle,  possono  raggiungere  la  superficie  massima  di  50  metri
quadrati nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti: 
    a) realizzazione dei nuovi manufatti  destinati  ad  ospitare  le
unita' abitative e trasformazione  degli  esistenti  con  criteri  di
sostenibilita' e/o ad alta prestazione energetico-ambientale  secondo
protocolli/certificazioni  riconosciute  a   livello   nazionale   ed
internazionale, tra i quali Leed e CasaKlima; 
    b) realizzazione dei nuovi manufatti  destinati  ad  ospitare  le
installazioni igienico -  sanitarie  e  i  locali  ad  uso  comune  e
trasformazione degli esistenti con i criteri  indicati  alla  lettera
a); 
    c) acquisizione e mantenimento da parte della struttura ricettiva
di   una   certificazione   ambientale   riconosciuta    a    livello
internazionale oppure di sistemi di qualita' attribuiti da enti parco
situati sul territorio provinciale; 
    d) modifica del livello di classificazione in senso crescente. 
  6. Con riferimento agli appartamenti ed ai  bungalow,  nel  calcolo
della superficie di cui al comma 4, non  e'  considerata  l'eventuale
presenza di costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati,
tettoie e tende da  sole  fisse;  la  predetta  superficie  non  puo'
comunque superare il 25 per cento di quella di cui al comma 4,  fermo
restando quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale. 
  7. Nelle unita' abitative e' consentita  l'aggiunta  occasionale  e
temporanea di un letto nel caso in  cui  i  turisti  accompagnino  un
minore di eta'. 
  8. Nelle suite e negli appartamenti e  bungalow  e'  consentita,  a
richiesta del turista  che  accompagna  minori  di  eta',  l'aggiunta
occasionale e temporanea di uno o due letti,  eventualmente  anche  a
scomparsa. 
  9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 i letti aggiunti vanno rimossi
al momento della  partenza  del  turista  o,  nel  caso  di  letti  a
scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati  a
seduta poltrona/divano. 
  10. I letti aggiunti ai sensi dei commi 7 e 8 non  concorrono  alla
determinazione della capacita' ricettiva complessiva della struttura,
nel rispetto della densita' ricettiva massima.