Art. 12 Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno 1. Gli allestimenti mobili previsti all'articolo 11 della legge devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale e devono rispettare le seguenti condizioni minime: a) essere certificati dalla casa costruttrice come case mobili o allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti; b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza; c) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuita' tra la casa mobile o l'allestimento mobile diverso da quello destinato ad ospitare i turisti e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici; d) essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago. 2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere certificata ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla comunita'. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformita' di titolo edilizio e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica. 3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonche' quelli diversi destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, devono essere collocati sulle piazzole. 4. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge di cui e' provvisto il turista, devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura ricettiva e non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.