Art. 12 
 
           Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno 
 
  1. Gli allestimenti mobili previsti  all'articolo  11  della  legge
devono  essere  realizzati  secondo  le   caratteristiche   tecniche,
strutturali, funzionali e tipologiche individuate  con  deliberazione
della Giunta provinciale e devono rispettare le  seguenti  condizioni
minime: 
    a) essere certificati dalla casa costruttrice come case mobili  o
allestimenti  mobili  diversi  da  quelli  destinati  ad  ospitare  i
turisti; 
    b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato  di
efficienza; 
    c) essere posizionati in modo che sia  esclusa  ogni  continuita'
tra  la  casa  mobile  o  l'allestimento  mobile  diverso  da  quello
destinato ad ospitare i turisti  e  il  terreno  ad  eccezione  delle
ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli
impianti tecnologici; 
    d) essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dal limite
di massimo invaso di un lago. 
  2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma  1  deve  essere
certificata ogni due anni da  un  tecnico  abilitato  e  la  relativa
documentazione deve essere inviata in copia alla comunita'. Nel  caso
di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo,  le
case mobili e gli ulteriori allestimenti  mobili  diversi  da  quelli
destinati ad ospitare i turisti si considerano  costruzioni  abusive,
realizzate in assenza o  in  difformita'  di  titolo  edilizio  e  si
applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica. 
  3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti  nonche'
quelli diversi destinati ad ospitare  i  servizi  igienici  riservati
alla piazzola secondo  quanto  disposto  dall'articolo  7,  comma  4,
devono essere collocati sulle piazzole. 
  4. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'articolo  2,  comma  1,
lettera g) della  legge  di  cui  e'  provvisto  il  turista,  devono
risultare in regola con le  norme  sulla  circolazione  stradale  per
l'intero periodo  di  permanenza  nella  struttura  ricettiva  e  non
possono essere dotati di accessori e di rivestimenti,  ad  esclusione
di quelli previsti dalle aziende produttrici.