Art. 15 Servizio di somministrazione di alimenti e bevande 1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande compreso il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'interno dell'area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall'ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi. 2. Il servizio di cui al comma 1 puo' essere effettuato con le seguenti modalita' alternative: a) in forma diretta: da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva; b) in forma indiretta mediante apposita convenzione scritta: da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva.