Art. 15 
 
         Servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
 
  1. Il servizio di somministrazione di alimenti e  bevande  compreso
il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato,
nel  rispetto  della  normativa  vigente  in   materia,   all'interno
dell'area adibita a campeggio e a campeggio villaggio  oppure  in  un
area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100
metri dall'ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi. 
  2. Il servizio di cui al comma 1  puo'  essere  effettuato  con  le
seguenti modalita' alternative: a) in forma  diretta:  da  parte  del
titolare o  del  gestore  della  struttura  ricettiva;  b)  in  forma
indiretta mediante apposita convenzione scritta: da parte di soggetti
diversi dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva.