Art. 16 Servizi accessori 1. I servizi accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) della legge sono servizi di natura ludico/ricreativa, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, erogati nel rispetto della normativa vigente in ciascuna materia. 2. Ove i servizi accessori siano aperti al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso ai medesimi deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria della struttura ricettiva per consentire la sorvegliabilita' della struttura medesima. 3. I servizi accessori di cui al comma 1 possono essere effettuati con le modalita' di cui all'art. 15, comma 2.