Art. 16 
 
                          Servizi accessori 
 
  1. I servizi accessori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) della
legge sono servizi di natura ludico/ricreativa,  sportiva,  culturale
ed altri servizi alla persona, erogati nel rispetto  della  normativa
vigente in ciascuna materia. 
  2. Ove i servizi accessori siano aperti al pubblico ai sensi  della
normativa vigente in materia, il percorso di accesso ai medesimi deve
essere opportunamente  segnalato  ed  individuato  nella  planimetria
della struttura ricettiva per consentire  la  sorvegliabilita'  della
struttura medesima. 
  3. I servizi accessori di cui al comma 1 possono essere  effettuati
con le modalita' di cui all'art. 15, comma 2.