Art. 18 Riduzione temporanea dell'offerta ricettiva 1. In caso di circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volonta' del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell'offerta ricettiva, e' possibile continuare l'attivita', mantenendo il livello di classificazione posseduto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12, comma 7, della legge, nei seguenti casi: a) indisponibilita' di alcune unita' abitative; b) indisponibilita' del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione; c) indisponibilita' di attivita' commerciali; d) indisponibilita' di servizi accessori; e) indisponibilita' di parte della superficie lorda totale superiore al 30 per cento della medesima. 2. Nei casi di cui al comma 1 il titolare o il gestore della struttura ricettiva non e' tenuto a modificare il livello di classificazione, sostituendo la dichiarazione di autoclassificazione gia' presentata con una nuova dichiarazione e deve dare comunicazione scritta alla comunita', entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, della riduzione dell'offerta ricettiva e del termine entro cui la struttura ricettiva assicura nuovamente una offerta ricettiva coerente al livello di classificazione dichiarato ai sensi dell'art. 12 della legge. 3. Il periodo di riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non puo' superare i 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 2 ed e' prorogabile dalla comunita' per una sola volta e per un pari periodo, previa richiesta motivata del titolare o del gestore della struttura ricettiva; decorsi 30 giorni dalla data della richiesta l'assenso si intende tacitamente prestato. 4. La comunita', nel caso in cui accerti che la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non dipende dai casi previsti al comma 1, provvede a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia turismo che modifica d'ufficio il livello di classificazione. 5. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere presentata qualora la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva sia superiore a 30 giorni, ferma restando la garanzia della prestazione del servizio presso altri esercizi. 6. L'eventuale riduzione temporanea dell'offerta ricettiva deve inoltre essere tempestivamente resa nota alla clientela dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva mediante i canali di informazione e di pubblicita' a sua disposizione.