Art. 18 
 
             Riduzione temporanea dell'offerta ricettiva 
 
  1.  In  caso  di  circostanze  eccezionali  e   straordinarie   non
dipendenti dalla volonta' del titolare o del gestore della  struttura
ricettiva  che  comportino  una  riduzione  temporanea   dell'offerta
ricettiva, e' possibile continuare l'attivita', mantenendo il livello
di classificazione posseduto, in deroga a quanto stabilito  dall'art.
12, comma 7, della legge, nei seguenti casi: 
    a) indisponibilita' di alcune unita' abitative; 
    b) indisponibilita' del servizio di somministrazione di  alimenti
e bevande, compresa la prima colazione; 
    c) indisponibilita' di attivita' commerciali; 
    d) indisponibilita' di servizi accessori; 
    e)  indisponibilita'  di  parte  della  superficie  lorda  totale
superiore al 30 per cento della medesima. 
  2. Nei casi di cui al comma  1  il  titolare  o  il  gestore  della
struttura  ricettiva  non  e'  tenuto  a  modificare  il  livello  di
classificazione, sostituendo la dichiarazione di  autoclassificazione
gia' presentata con una nuova dichiarazione e deve dare comunicazione
scritta alla comunita', entro 24  ore  dal  verificarsi  dell'evento,
della riduzione dell'offerta ricettiva e del  termine  entro  cui  la
struttura  ricettiva  assicura  nuovamente  una   offerta   ricettiva
coerente al livello di classificazione dichiarato ai sensi  dell'art.
12 della legge. 
  3. Il periodo di riduzione temporanea  dell'offerta  ricettiva  non
puo' superare i 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione  di
cui al comma 2 ed e' prorogabile dalla comunita' per una sola volta e
per un pari periodo, previa richiesta motivata  del  titolare  o  del
gestore della struttura ricettiva; decorsi 30 giorni dalla data della
richiesta l'assenso si intende tacitamente prestato. 
  4.  La  comunita',  nel  caso  in  cui  accerti  che  la  riduzione
temporanea dell'offerta ricettiva non dipende dai  casi  previsti  al
comma 1, provvede a darne comunicazione  alla  struttura  provinciale
competente in materia turismo che modifica d'ufficio  il  livello  di
classificazione. 
  5. La comunicazione di  cui  al  comma  2  deve  essere  presentata
qualora la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva sia  superiore
a 30  giorni,  ferma  restando  la  garanzia  della  prestazione  del
servizio presso altri esercizi. 
  6. L'eventuale riduzione  temporanea  dell'offerta  ricettiva  deve
inoltre essere tempestivamente resa nota alla clientela dal  titolare
o  dal  gestore  della  struttura  ricettiva  mediante  i  canali  di
informazione e di pubblicita' a sua disposizione.