Art. 19 Rilascio del visto di corrispondenza 1. La richiesta intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'art. 10 della legge e' corredata dalla seguente documentazione: a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto comprensiva di un foglio riepilogativo dello stato futuro dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva; b) estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva; c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento; d) planimetria generale della struttura ricettiva e delle eventuali pertinenze, indicante la superficie totale dell'area, la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva e la relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro; e) sezioni significative degli eventuali movimenti di terra; f) planimetria delle opere di urbanizzazione; g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato attuale, dello stato di raffronto e dellostato futuro. 2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, la struttura provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 bis delle legge provinciale sull'attivita' amministrativa, il parere della struttura provinciale competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto proposto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali pareri possono contenere prescrizioni o indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto. 3. Il visto di corrispondenza e' rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.