Art. 19 
 
                Rilascio del visto di corrispondenza 
 
  1. La richiesta intesa  ad  ottenere  il  visto  di  corrispondenza
previsto  dall'art.  10  della  legge  e'  corredata  dalla  seguente
documentazione: 
    a)   relazione   tecnico-descrittiva   illustrante   l'intervento
proposto comprensiva di un foglio riepilogativo  dello  stato  futuro
dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva; 
    b) estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura
ricettiva; 
    c)  estratto  del  piano  regolatore  generale  del  comune   con
indicazione delle particelle interessate all'allestimento; 
    d)  planimetria  generale  della  struttura  ricettiva  e   delle
eventuali pertinenze, indicante la superficie  totale  dell'area,  la
localizzazione dei servizi, dei fabbricati  di  varia  natura,  delle
strade e delle piazzole con la relativa numerazione progressiva e  la
relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto  e
dello stato futuro; 
    e) sezioni significative degli eventuali movimenti di terra; 
    f) planimetria delle opere di urbanizzazione; 
    g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato
attuale, dello stato di raffronto e dellostato futuro. 
  2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza,  la  struttura
provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto
di quanto disposto dall'art. 16, comma 2 bis delle legge  provinciale
sull'attivita' amministrativa, il parere della struttura  provinciale
competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture
provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto
proposto, entro  il  termine  di  20  giorni  dalla  ricezione  della
relativa richiesta. Tali  pareri  possono  contenere  prescrizioni  o
indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto. 
  3. Il visto di corrispondenza e' rilasciato entro il termine di  30
giorni dalla presentazione della relativa richiesta.