Art. 20 Contratti 1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma 2, della legge, le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unita' abitative e gli allestimenti mobili sono messi a disposizione del turista mediante contratti stipulati tra il titolare o il gestore della struttura ricettiva e il turista. I predetti contratti possono avere una durata massima di dodici mesi; in caso di rinnovo, le parti devono concludere un nuovo contratto.