Art. 20 
 
                              Contratti 
 
  1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma  2,  della
legge, le  piazzole,  le  strutture  fisse  di  appoggio,  le  unita'
abitative e gli allestimenti mobili sono  messi  a  disposizione  del
turista mediante contratti stipulati tra il  titolare  o  il  gestore
della struttura ricettiva e il turista. I predetti contratti  possono
avere una durata massima di dodici mesi; in caso di rinnovo, le parti
devono concludere un nuovo contratto.