Art. 22 Comunicazione dei prezzi massimi e pubblicita' 1. La comunicazione dei prezzi massimi deve essere effettuata alla comunita' in via telematica mediante apposito modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, successivamente esposto ai sensi dell'art. 19 della legge, riportante: a) la denominazione della struttura ricettiva, il livello di classificazione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove ha sede la struttura e l'eventuale localita' turistica; b) la capacita' ricettiva complessiva, la densita' ricettiva massima, il numero delle piazzole, delle unita' abitative, delle strutture fisse di appoggio nonche' degli allestimenti mobili; c) il prezzo massimo giornaliero per persona, per tipologia di unita' abitativa applicato per il trattamento di solo pernottamento o di pernottamento e di prima colazione ed il prezzo massimo per il letto aggiunto nell'unita' abitativa; d) il prezzo massimo giornaliero per le strutture fisse di appoggio e per gli allestimenti mobili; e) il prezzo massimo giornaliero per ciascun pasto a lista fissa per il campeggio villaggio; f) il prezzo massimo giornaliero per ciascun servizio accessorio aggiuntivo a pagamento che il titolare o il gestore della struttura ricettiva definisce individualmente. 2. I prezzi massimi di cui al comma 1 devono essere comunicati anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi a seguito dell'attribuzione di un livello di classificazione diverso rispetto a quello precedentemente posseduto, della variazione di tipologia della struttura ricettiva, ovvero di subingresso nella gestione della struttura ricettiva. 3. La pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche della struttura ricettiva e' effettuata mediante i canali di informazione a disposizione del titolare o del gestore e deve corrispondere a quanto dichiarato nella dichiarazione di autoclassificazione di cui all'art. 12, comma 2, della legge.