Art. 22 
 
           Comunicazione dei prezzi massimi e pubblicita' 
 
  1. La comunicazione dei prezzi massimi deve essere effettuata  alla
comunita' in via telematica  mediante  apposito  modello  predisposto
dalla  struttura  provinciale  competente  in  materia  di   turismo,
successivamente  esposto  ai  sensi   dell'art.   19   della   legge,
riportante: 
    a) la denominazione della  struttura  ricettiva,  il  livello  di
classificazione, la tipologia attribuita, il comune e l'indirizzo ove
ha sede la struttura e l'eventuale localita' turistica; 
    b) la capacita'  ricettiva  complessiva,  la  densita'  ricettiva
massima, il numero delle  piazzole,  delle  unita'  abitative,  delle
strutture fisse di appoggio nonche' degli allestimenti mobili; 
    c) il prezzo massimo giornaliero per persona,  per  tipologia  di
unita' abitativa applicato per il trattamento di solo pernottamento o
di pernottamento e di prima colazione ed il  prezzo  massimo  per  il
letto aggiunto nell'unita' abitativa; 
    d) il prezzo  massimo  giornaliero  per  le  strutture  fisse  di
appoggio e per gli allestimenti mobili; 
    e) il prezzo massimo giornaliero per ciascun pasto a lista  fissa
per il campeggio villaggio; 
    f) il prezzo massimo giornaliero per ciascun servizio  accessorio
aggiuntivo a pagamento che il titolare o il gestore  della  struttura
ricettiva definisce individualmente. 
  2. I prezzi massimi di cui al  comma  1  devono  essere  comunicati
anche nel caso in cui si renda necessaria una revisione dei prezzi  a
seguito dell'attribuzione di un livello  di  classificazione  diverso
rispetto a quello  precedentemente  posseduto,  della  variazione  di
tipologia della struttura  ricettiva,  ovvero  di  subingresso  nella
gestione della struttura ricettiva. 
  3.  La  pubblicita'  dei  prezzi  e  delle  caratteristiche   della
struttura ricettiva e' effettuata mediante i canali di informazione a
disposizione del titolare o del gestore e deve corrispondere a quanto
dichiarato nella dichiarazione di autoclassificazione di cui all'art.
12, comma 2, della legge.