Art. 23 
 
                 Ospitalita' occasionale e gratuita 
 
  1. La deroga al divieto di campeggio di cui all'art.  7,  comma  1,
lettera b) della legge e' ammessa, per un periodo  non  eccedente  le
settantadue ore consecutive, nel caso di  ospitalita'  occasionale  e
gratuita di singoli o limitati gruppi di parenti e affini, o amici.