Art. 23 Ospitalita' occasionale e gratuita 1. La deroga al divieto di campeggio di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della legge e' ammessa, per un periodo non eccedente le settantadue ore consecutive, nel caso di ospitalita' occasionale e gratuita di singoli o limitati gruppi di parenti e affini, o amici.