Art. 27 Aree di sosta attrezzate per autocaravan 1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan previste dall'art. 8, comma 3, della legge devono essere dotate di: a) impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) dispositivi per l'allacciamento temporaneo alla rete elettrica; e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalita' previste nel territorio comunale; f) allestimenti antincendio certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile; g) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato; h) idoneo sistema di videosorveglianza. 2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari a servizio delle aree di sosta nonche' lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela del-l'ambiente dagli inquinamenti, nonche' in materia di tutela delle acque. 3. La concessione edilizia e' rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1. 4. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza e' permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge; sono consentite piu' soste purche' trascorrano almeno ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.