Art. 27 
 
              Aree di sosta attrezzate per autocaravan 
 
  1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan  previste  dall'art.
8, comma 3, della legge devono essere dotate di: 
    a) impianto igienico-sanitario  atto  allo  scarico  delle  acque
reflue nere e grigie; 
    b) erogatore di acqua potabile; 
    c) adeguato sistema di illuminazione; 
    d)  dispositivi  per   l'allacciamento   temporaneo   alla   rete
elettrica; 
    e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti  secondo
le modalita' previste nel territorio comunale; 
    f) allestimenti antincendio certificati, ogni cinque anni, da  un
tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche
disposizioni di carattere tecnico definite dal  servizio  provinciale
competente in materia di antincendi e protezione civile; 
    g) impianti tecnologici  conformi  alla  specifica  normativa  di
settore e certificati da un tecnico abilitato; 
    h) idoneo sistema di videosorveglianza. 
  2. La realizzazione e la gestione degli impianti  igienico-sanitari
a servizio delle aree di sosta nonche' lo scarico delle acque  reflue
sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela
del-l'ambiente dagli inquinamenti, nonche' in materia di tutela delle
acque. 
  3.  La  concessione  edilizia  e'  rilasciata  dal  comune   previo
accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1. 
  4. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza e'
permessa ai soli autocaravan per un periodo  massimo  di  quarantotto
ore consecutive, fatto salvo quanto disposto dall'art.  8,  comma  3,
della legge; sono consentite piu' soste  purche'  trascorrano  almeno
ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.