Art. 29 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei
parametri minimi  per  la  classificazione  della  struttura  ad  una
stella, l'autorita' competente, ferma restando  l'applicazione  delle
sanzioni   amministrative   previste,   diffida    l'interessato    a
ripristinarli entro un congruo termine fissato  dalla  medesima.  Per
motivi  eccezionali,  il  termine  puo'  essere  prorogato;   decorso
inutilmente il suddetto termine,  e'  ordinata  l'immediata  chiusura
dell'attivita'. 
  2. Nei casi di  gravi  violazioni,  l'autorita'  competente,  ferma
restando  l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative   previste,
sospende l'attivita' e diffida l'interessato ad ottemperare a  quanto
richiesto nel termine prescritto;  decorso  inutilmente  il  suddetto
termine, e' ordinata l'immediata chiusura dell'attivita'. 
  3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche  in  caso  di
violazione  delle  percentuali  minime  e  massime  della   capacita'
ricettiva complessiva previste dagli articoli 4 e 5 della legge.