Art. 29 Sanzioni 1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei parametri minimi per la classificazione della struttura ad una stella, l'autorita' competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffida l'interessato a ripristinarli entro un congruo termine fissato dalla medesima. Per motivi eccezionali, il termine puo' essere prorogato; decorso inutilmente il suddetto termine, e' ordinata l'immediata chiusura dell'attivita'. 2. Nei casi di gravi violazioni, l'autorita' competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, sospende l'attivita' e diffida l'interessato ad ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, e' ordinata l'immediata chiusura dell'attivita'. 3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di violazione delle percentuali minime e massime della capacita' ricettiva complessiva previste dagli articoli 4 e 5 della legge.