Art. 3 
 
                            Ricettivita' 
 
  1. La capacita' ricettiva complessiva  della  struttura  ricettiva,
anche ai fini dell'applicazione  delle  eventuali  sanzioni  previste
dalla legge  e  da  questo  regolamento,  e'  quella  dichiarata  dal
titolare o dal  gestore  nella  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' prevista all'articolo  14  della  legge  nel  rispetto  dei
limiti massimi stabiliti nei successivi commi. 
  2. La capacita' ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non  puo'
essere superiore a quella calcolata sommando i seguenti addendi: 
    a) numero massimo di persone determinato, per i  diversi  livelli
di classifica, in base alla dotazione di wc comuni; 
    b) numero di persone determinato moltiplicando il numero medio di
persone che compongono un equipaggio per la dotazione complessiva  di
case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole; 
    c) numero di posti letto presenti nelle unita' abitative. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b),  il  numero  medio  di
persone che compongono un equipaggio e' stabilito in quattro (4). 
  4. La capacita' ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non  puo'
essere superiore alla  densita'  ricettiva  massima  della  struttura
medesima, calcolata come rapporto tra superficie lorda  totale  della
struttura ricettiva e superficie minima per persona prevista,  per  i
diversi livelli di classificazione, dalle tabelle allegate  a  questo
regolamento.