Art. 3 Ricettivita' 1. La capacita' ricettiva complessiva della struttura ricettiva, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge e da questo regolamento, e' quella dichiarata dal titolare o dal gestore nella segnalazione certificata di inizio attivita' prevista all'articolo 14 della legge nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nei successivi commi. 2. La capacita' ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore a quella calcolata sommando i seguenti addendi: a) numero massimo di persone determinato, per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni; b) numero di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole; c) numero di posti letto presenti nelle unita' abitative. 3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), il numero medio di persone che compongono un equipaggio e' stabilito in quattro (4). 4. La capacita' ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore alla densita' ricettiva massima della struttura medesima, calcolata come rapporto tra superficie lorda totale della struttura ricettiva e superficie minima per persona prevista, per i diversi livelli di classificazione, dalle tabelle allegate a questo regolamento.