Art. 4 Caratteristiche dell'area adibita alla ricettivita' turistica all'aperto 1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilita' sia a piedi sia con i veicoli. 2. La viabilita' pedonale interna deve assicurare un agevole e diretto accesso ai servizi e alle dotazioni della struttura ricettiva. 3. La viabilita' veicolare interna e quella di accesso devono presentare requisiti di inalterabilita' e di stabilita' al passaggio di pedoni e di veicoli e devono comunque essere realizzate in modo da limitare il sollevamento di polvere. 4. Fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica, un'eventuale superficie contigua alla struttura ricettiva, diversa da quella prevista dall'articolo 5, di cui il titolare o il gestore abbia la disponibilita', puo' essere utilizzata per fini ricreativi esclusivamente per gli alloggiati, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo e di realizzare strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con la struttura ricettiva e risultare accessibile unicamente dalla medesima attraverso un passaggio collegato alla viabilita' della struttura stessa. La superficie di tale area non concorre ai fini del calcolo della densita' ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4. 5. L'intero perimetro della struttura ricettiva, compresa la superficie di cui al comma 4, deve essere delimitato con recinzioni, oppure con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili e comunque nel rispetto delle eventuali specifiche prescrizioni in materia di tutela del paesaggio. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sulla struttura ricettiva.