Art. 4 
 
Caratteristiche  dell'area  adibita   alla   ricettivita'   turistica
                             all'aperto 
 
  1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva  deve  essere
sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e
consentire un'agevole percorribilita' sia a piedi sia con i veicoli. 
  2. La viabilita' pedonale interna  deve  assicurare  un  agevole  e
diretto  accesso  ai  servizi  e  alle  dotazioni   della   struttura
ricettiva. 
  3. La viabilita' veicolare  interna  e  quella  di  accesso  devono
presentare requisiti di inalterabilita' e di stabilita' al  passaggio
di pedoni e di veicoli e devono comunque essere realizzate in modo da
limitare il sollevamento di polvere. 
  4.  Fermo  restando  il  rispetto  della  disciplina   urbanistica,
un'eventuale superficie contigua alla struttura ricettiva, diversa da
quella prevista dall'articolo 5, di cui  il  titolare  o  il  gestore
abbia la disponibilita', puo' essere utilizzata per  fini  ricreativi
esclusivamente per gli alloggiati, con il divieto del suo utilizzo  a
scopo  ricettivo  e  di  realizzare  strutture  o  impianti  per  uso
collettivo. Detta  superficie  deve  confinare  direttamente  con  la
struttura ricettiva e risultare accessibile unicamente dalla medesima
attraverso un passaggio collegato  alla  viabilita'  della  struttura
stessa. La superficie di tale area non concorre ai fini  del  calcolo
della densita' ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4. 
  5.  L'intero  perimetro  della  struttura  ricettiva,  compresa  la
superficie di cui al comma 4, deve essere delimitato con  recinzioni,
oppure  con  demarcazioni  o  ostacoli   naturali,   non   facilmente
superabili  e  comunque  nel  rispetto  delle  eventuali   specifiche
prescrizioni in materia di tutela del paesaggio. In corrispondenza di
strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire  la
visuale sulla struttura ricettiva.