Art. 5 
 
                Pertinenze delle strutture ricettive 
 
  1. La distanza tra la struttura ricettiva e le  pertinenze  di  cui
all'articolo 6 della legge non  deve  superare  i  100  metri  ed  e'
calcolata misurando la minore distanza in linea  d'aria  tra  le  due
aree. 
  2. La superficie dell'area destinata a pertinenza  della  struttura
ricettiva concorre ai  fini  del  calcolo  della  densita'  ricettiva
massima di cui all'articolo 3, comma 4.