Art. 5 Pertinenze delle strutture ricettive 1. La distanza tra la struttura ricettiva e le pertinenze di cui all'articolo 6 della legge non deve superare i 100 metri ed e' calcolata misurando la minore distanza in linea d'aria tra le due aree. 2. La superficie dell'area destinata a pertinenza della struttura ricettiva concorre ai fini del calcolo della densita' ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.