Art. 7 
 
                  Installazioni igienico-sanitarie 
 
  1. Le strutture ricettive devono  essere  dotate  di  installazioni
igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali  allo  scopo
destinati  e  predisposti,  secondo  quanto  disposto  nelle  tabelle
allegate  a   questo   regolamento   per   i   diversi   livelli   di
classificazione, nel rispetto delle  vigenti  norme  urbanistiche  ed
igienico sanitarie. 
  2. Il locale lavaggio stoviglie e  il  locale  lavaggio  biancheria
possono essere realizzati, in alternativa al locale,  in  uno  spazio
dotato di idonea copertura nelle strutture ricettive situate  ad  una
altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. che rimangano  chiuse  dall'1
novembre al 31marzo. 
  3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate  ad
una distanza minima di 6 metri  dalle  piazzole;  tale  distanza  non
trova applicazione nel  caso  dei  servizi  igienici  riservati  alla
piazzola. 
  4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio  igienico
riservato alla piazzola puo'  essere  realizzato  negli  allestimenti
mobili diversi da quelli destinati ad  ospitare  i  turisti  previsti
all'articolo 11, comma 4, della legge.