Art. 7 Installazioni igienico-sanitarie 1. Le strutture ricettive devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti, secondo quanto disposto nelle tabelle allegate a questo regolamento per i diversi livelli di classificazione, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie. 2. Il locale lavaggio stoviglie e il locale lavaggio biancheria possono essere realizzati, in alternativa al locale, in uno spazio dotato di idonea copertura nelle strutture ricettive situate ad una altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. che rimangano chiuse dall'1 novembre al 31marzo. 3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di 6 metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione nel caso dei servizi igienici riservati alla piazzola. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio igienico riservato alla piazzola puo' essere realizzato negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.