Art. 8 
 
            Dotazioni generali della struttura ricettiva 
 
  1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unita'
abitative, nelle installazioni igienico - sanitarie e nei  locali  ad
uso comune delle strutture ricettive quando  le  medesime  effettuino
l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo. 
  2. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per le docce,
i lavabi,  i  lavelli  stoviglie  e  i  lavatoi  biancheria  presenti
all'interno della struttura ricettiva. 
  3. L'ingresso principale, gli ulteriori accessi o varchi, le strade
di viabilita' interna,  i  parcheggi,  le  installazioni  igienico  -
sanitarie, nonche' i relativi  percorsi  di  accesso,  devono  essere
dotati di illuminazione al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  la
fruibilita' notturna.