Art. 8 Dotazioni generali della struttura ricettiva 1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unita' abitative, nelle installazioni igienico - sanitarie e nei locali ad uso comune delle strutture ricettive quando le medesime effettuino l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo. 2. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per le docce, i lavabi, i lavelli stoviglie e i lavatoi biancheria presenti all'interno della struttura ricettiva. 3. L'ingresso principale, gli ulteriori accessi o varchi, le strade di viabilita' interna, i parcheggi, le installazioni igienico - sanitarie, nonche' i relativi percorsi di accesso, devono essere dotati di illuminazione al fine di garantire la sicurezza e la fruibilita' notturna.