Art. 9 Piazzole 1. L'area della struttura ricettiva destinata ad accogliere i turisti itineranti provvisti di tende o mezzi mobili di soggiorno deve essere allestita in piazzole che devono possedere le seguenti caratteristiche minime: a) essere individuate sul terreno e numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale della struttura ricettiva; b) essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine, escluse le piazzole non raggiungibili con autoveicoli o motoveicoli; c) avere un fondo naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilita' del suolo; d) essere eventualmente dotate di allacciamento idrico e fognario secondo quanto disposto dalle allegate tabelle per i diversi livelli di classificazione; 2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua nella dichiarazione di autoclassificazione, di cui all'articolo 12 della legge, il numero progressivo delle piazzole e la relativa superficie. Le piazzole sono inoltre rappresentate graficamente nella planimetria generale della struttura ricettiva. 3. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli dei turisti nel rispetto delle dimensioni minime previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica. Detto spazio puo' essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno della struttura ricettiva oppure in aree recintate esterne alla medesima, poste nelle immediate vicinanze, compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, delle quali il titolare o il gestore abbia la disponibilita'. 4. Tutte le piazzole devono inoltre essere collegate alla viabilita' veicolare o pedonale interna attraverso accessi diretti.