Art. 9 
 
                              Piazzole 
 
  1. L'area della  struttura  ricettiva  destinata  ad  accogliere  i
turisti itineranti provvisti di tende o  mezzi  mobili  di  soggiorno
deve essere allestita in piazzole che devono  possedere  le  seguenti
caratteristiche minime: 
    a)  essere  individuate  sul  terreno  e  numerate  con  apposito
contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale della
struttura ricettiva; 
    b) essere fornite di corrente  elettrica  distribuita  unicamente
attraverso apposite colonnine, escluse le piazzole non  raggiungibili
con autoveicoli o motoveicoli; 
    c) avere un fondo naturale o coltivato a prato o con  spargimento
di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale,  che
consenta la permeabilita' del suolo; 
    d) essere eventualmente dotate di allacciamento idrico e fognario
secondo quanto disposto dalle allegate tabelle per i diversi  livelli
di classificazione; 
  2. Il titolare o il gestore  della  struttura  ricettiva  individua
nella dichiarazione di autoclassificazione, di  cui  all'articolo  12
della legge, il numero  progressivo  delle  piazzole  e  la  relativa
superficie. Le piazzole sono inoltre rappresentate graficamente nella
planimetria generale della struttura ricettiva. 
  3. Per  ciascuna  piazzola  deve  essere  garantito  uno  spazio  a
disposizione dei veicoli dei turisti nel  rispetto  delle  dimensioni
minime previste per i parcheggi dalla disciplina vigente  in  materia
urbanistica. Detto spazio puo' essere individuato  all'interno  della
piazzola stessa, in apposite superfici  all'interno  della  struttura
ricettiva oppure in aree recintate esterne alla medesima, poste nelle
immediate vicinanze, compatibili con le prescrizioni degli  strumenti
urbanistici vigenti, delle quali il titolare o il  gestore  abbia  la
disponibilita'. 
  4.  Tutte  le  piazzole  devono  inoltre  essere   collegate   alla
viabilita' veicolare o pedonale interna attraverso accessi diretti.