Allegato Capo I Finalita' Art. 1. Finalita' 1. In attuazione dell'articolo 153, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico delegato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Unioncamere FVG, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", definendo i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale medesima. 2. Per le finalita' di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), Unioncamere FVG ha facolta' di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalita' e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione. Capo II Ambito di applicazione dei contributi Art. 2. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere ai contributi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000). 3. Ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002, possono essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese turistiche che gestiscono: a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo IV, Capo II (art. 64 della legge regionale 2/2002); b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo IV, Capo III (art. 67 della legge regionale 2/2002); c) case ed appartamenti per vacanze di cui al Titolo IV, Capo VIII (art. 83 della legge regionale 2/2002). 4. Per l'ammissibilita' a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) essere in attivita', regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente; b) non essere in situazione di difficolta', cosi' come definita all'allegato A; c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; d) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 5. Per l'ammissibilita' a contributo, l'unita' locale a cui si riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita sul territorio regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda. Capo III Regime ed intensita' dell'aiuto, divieto di cumulo Art. 3. Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006. 2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una singola impresa non puo' superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Art. 4. Settori esclusi 1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in G.U.U.E. serie L. n. 379 del 28 dicembre 2006, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A. 2. L'allegato A e' aggiornato con decreto del Direttore centrale Attivita' produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione nonche' sul sito della Regione FVG, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attivita' esclusi. Art. 5. Intensita' ed ammontare dell'aiuto 1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensita' dell'incentivo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti: a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro; b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro. Art. 6. Divieto di cumulo 1. I contributi concessi per le finalita' di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da' luogo a un'intensita' d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006. Capo IV Iniziative finanziabili, spese ammissibili e criteri di priorita' Art. 7. Iniziative finanziabili 1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze: a) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalita': 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002; 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento; 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili. 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona; 5) superamento delle barriere architettoniche; b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalita' di cui alla lettera a); c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5; d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere. 2. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nel rispetto della relativa normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002. Art. 8. Spese ammissibili 1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7 sono ammissibili: a) le spese per l'esecuzione dei lavori; b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal DPReg 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo); c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori. 2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia. 3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie. 4. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili. 5. Sono altresi' ammesse a contributo le spese connesse all'attivita' di certificazione della spesa, di cui all'articolo 18, comma 6, nel limite massimo di 1.000,00 euro. Art. 9. Criteri di priorita' 1. Per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande e' effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalita': 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: 10 punti; 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti; 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti 4 realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti; 5) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti; b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalita' di cui ai punti alla lettera a): 2 punti; c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: 4 punti; d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere: 1) interventi da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune di Lignano Sabbiadoro o nei comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti; 2) interventi da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al numero 1): 3 punti. 2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria: a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edilizi sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi; b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o piu' interventi fra quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio piu' alto. 3. A parita' di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo piu' elevato della spesa ammissibile a contributo. Capo V Procedimento contributivo Art. 10. Presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai contributi sono presentate ad Unioncamere FVG ovvero al soggetto con cui Unioncamere FVG abbia stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3. 2. I soggetti interessati presentano le domande per accedere ai contributi dal 1° gennaio al 30° aprile di ciascun anno e prima dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono. Il termine che scade in un giorno festivo e' prorogato al primo giorno lavorativo seguente. 3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, le domande sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 agosto 2013. 4. Le imprese possono presentare nell'anno solare una sola domanda la cui validita' e' limitata all'anno solare medesimo. 5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio. 6. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformita' alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG. 7. La domanda si considera validamente inviata se: - inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente; - sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identita' del legale rappresentante in corso di validita'. 8. La data di ricevimento delle domande e' determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo. 9. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o modificate entro i termini di cui all'articolo 15. 10. Non e' ammessa la trasmissione di piu' domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Art. 11. Avvio dell'iniziativa 1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende: a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita; b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura; c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. 2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato puo' comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti. Art. 12. Schema di domanda 1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attivita' produttive, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e su quelli di Unioncamere FVG e del soggetto con cui Unioncamere FVg abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Le domande per accedere ai contributi sono corredate: a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1; b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) c) e d) ed il rispetto delle seguenti condizioni: 1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6; 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima; 3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 16, comma 12, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo all'ufficio competente; 4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante; d) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13. Art. 13. Informazioni sul procedimento e nota informativa 1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo: a) l'Ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonche' per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b), della legge regionale 7/2000; f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 22. 2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it e su quello di Unioncamere FVG nonche' del soggetto con cui Unioncamere FVg abbia di stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 2. 3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Art. 14. Riparto delle risorse su base provinciale 1. Le risorse annuali complessive a disposizione a valere sui canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 sono ripartite su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene operato in proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna Camera di commercio al 31 dicembre dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al comma 2, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite. 2. Per il riparto di cui al comma 1, Unioncamere FVG acquisisce, entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati trasmessi dai singoli enti camerali, il numero delle imprese industriali, turistiche ed artigiane, attive al 31 dicembre dell'anno precedente sui quattro territori provinciali. 3. Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene effettuato sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera di commercio alla data del 30 settembre 2012. Art. 15. Istruttoria della domanda 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonche' la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria cui venga erroneamente indirizzata la domanda provvede ad inviarla tempestivamente all'Ufficio competente. 3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda per accedere ai contributi e' presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 2 e 3; b) la domanda non e' firmata digitalmente dal legale rappresentante o non e' firmata in originale e/o non e' accompagnata da documento di identita' scannerizzato; c) la domanda non e' inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato da Unioncamere FVG; d) la domanda e' presentata unitamente ad altra/e domanda/e con lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 10, non e' ammissibile la trasmissione di piu' domande di contributo con un unico invio PEC. e) la domanda e' ulteriore rispetto alla prima, presentata dalla medesima impresa; f) la domanda per accedere ai contributi non e' redatta secondo i criteri e le modalita' previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e l'irregolarita' non e' sanabile; g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente; h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione. 5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. Art. 16. Formazione della graduatoria e concessione dei contributi 1. I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 2. L'Ufficio competente approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9. 3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed avuto riguardo ai limiti di disponibilita' del Fondo per i contributi alle imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima. 4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. L'Ufficio competente procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3. 5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, la concessione e' subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. 6. La concessione dei contributi e' subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonche' all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia. 7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale 2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio. 8. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalita' per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria. 9 L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. 10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilita' finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014. 12. Non e' ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra societa', persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi. 13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attivita' mista e' ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attivita' turistica. Capo VI Rendicontazione della spesa Art. 17. Presentazione della rendicontazione delle spese 1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione a titolo di rendicontazione secondo i termini e le modalita' indicati nella comunicazione di concessione dell'incentivo. 2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione e' di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. E' consentita la richiesta di una sola proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga e' autorizzata dall'Ufficio competente entro il limite massimo di sei mesi. 3 In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo. 4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo. Art. 18. Modalita' di rendicontazione delle spese 1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione: a) la relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa; b) la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali; c) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo. 2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso. 3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilita' delle spese medesime. 4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante assegno. L'ufficio competente puo' valutare l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalita', che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. 5. Ferma la facolta' di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro e' attestato dalla liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla rendicontazione delle spese ovvero dalla fattura quietanzata dal fornitore con dicitura «pagato», la firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. 6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attivita' di certificazione secondo le modalita' di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attivita' di certificazione sono ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 5. Art. 19. Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo. 2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalita' di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso. 4. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente revoca il contributo concesso, qualora l'iniziativa realizzata si discosti significativamente dall'iniziativa originariamente ammessa a contributo. Capo VII Liquidazione, rideterminazione e sospensione dell'erogazione del contributo Art. 20. Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso 1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articolo 17 e 18, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria puo' effettuare controlli e sopralluoghi. 2. Il provvedimento di liquidazione e' emanato dall'Ufficio competente entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilita' del Fondo per i contributi alle imprese previsto dall'articolo 44 della legge medesima. 3. Il contributo liquidabile non e' in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo e' revocato. 5. Il contributo concesso e' rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 19 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo. 6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformita' dell'opera. 7. I contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. 8. L'ufficio competente dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza. 9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente procede al recupero secondo le modalita' previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000. Art. 21. Sospensione dell'erogazione del contributo 1. Ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo puo' essere disposta in particolare nei seguenti casi: a) qualora l'Amministrazione abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattivita' e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto; b) qualora la legittimita' del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado; c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa. 2. La sospensione dell'erogazione del contributo e' disposta entro 90 giorni dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Art. 22. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede. 2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda; b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5; c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5; d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo; e) sia accertata la non veridicita' del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'; f) sia accertata la difformita' tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'approvazione prevista dall'articolo 19, comma 2, ai sensi del comma 4 dell'articolo medesimo; g) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti. 3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000. 4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca. 5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 20, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalita' previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000. Art. 23. Termini per la conclusione del procedimento. Sospensione ed interruzione 1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 13 comunica al soggetto interessato i termini massimi: a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo; b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione; c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione 2. Il termine per la concessione dell'incentivo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo e' sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta. 4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 9 e fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. 5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000. Capo VIII Obblighi dei beneficiari e controlli Art. 24. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento: a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda; b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25; d) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18; e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; f) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate; g) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unita' operativa, la ragione sociale; h) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata; i) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 18, comma 6, conservare i titoli originari di spesa, nonche' la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000; m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento. 2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 13. Art. 25. Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva 1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi. 2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli. 3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di destinazione di cui al comma 1, le agevolazioni contributive possono essere trasferite al soggetto subentrante, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuita' e assuma gli obblighi relativi. 4. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 3 avvengano prima del provvedimento di concessione dei contributi, l'ufficio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni intervengano successivamente, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse. L'eventuale provvedimento di conferma e' adottato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5. 5. I beneficiari comunicano tempestivamente all'ufficio competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la presentazione della domanda di incentivo e la data del provvedimento di liquidazione. In tale circostanza, trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Art. 26. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi. 2. L'Ufficio competente ha facolta' di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi. Capo IX Rinvii, abrogazioni, norme e transitorie Art. 27. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. Art. 28. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art 29. Abrogazioni 1. Sono abrogati, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372 (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico): a) l'articolo 1, comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1; b) il comma 2 dell'articolo 2; c) gli articoli da 9 a 13; d) l'articolo 14, comma 3; e) le lettere a) e c), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15; f) i commi 6 e 7 dell'articolo 21; g) la lettera lett. e) del comma 2 dell'articolo 23. Art. 30. Norme transitorie 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012, relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG a partire dal 1 gennaio 2013, sono definiti a cura delle Camere di commercio. 2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al Dpreg 372/2005. 3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006. (Omissis).