Allegato 
 
 
                               Capo I 
 
 
                              Finalita' 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. In attuazione dell'articolo 153,  comma  1,  lett.  a),  della
legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  organica  del
turismo),  il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento
contributivo a favore  del  comparto  turistico  delegato  all'Unione
Regionale delle Camere di Commercio del  Friuli  Venezia  Giulia,  di
seguito  Unioncamere  FVG,  ai  sensi  dell'articolo  9  della  legge
regionale 9 agosto 2012, n. 16  "Interventi  di  razionalizzazione  e
riordino di enti, aziende  e  agenzie  della  Regione",  definendo  i
criteri e le modalita' per la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l'incremento  ed
il  miglioramento  delle  strutture  ricettive   alberghiere,   delle
strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed  appartamenti  per
vacanze, ai sensi degli articoli 156  e  157  della  legge  regionale
medesima. 
    2. Per le finalita' di cui  al  presente  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n.  5,
nell'ambito  dei  rapporti  tra  la  Regione   e   Unioncamere   FVG,
disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 42, comma
2, della legge regionale 4  marzo  2005,  n.  4  (Interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004),  Unioncamere  FVG  ha  facolta'  di  delegare  funzioni
amministrative concernenti la concessione di  incentivi,  secondo  le
modalita' e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione. 
 
                               Capo II 
 
 
                Ambito di applicazione dei contributi 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
         Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilita' 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi previsti  dal  Capo  I,  le
imprese  turistiche  con  sede  operativa  nel  territorio  regionale
rientranti  nei  parametri  dimensionali   previsti   dalla   vigente
normativa comunitaria e regionale in  materia  di  definizione  delle
microimprese, piccole e medie imprese. 
    2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari
per accedere ai contributi sono quelli  individuati  dal  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n.
463/Pres.  (Indicazione  e   aggiornamento   della   definizione   di
microimpresa, piccola e media  impresa  ai  sensi  dell'articolo  38,
comma 3, della legge regionale 7/2000). 
    3. Ai sensi  dell'articolo  156  della  legge  regionale  2/2002,
possono essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo  1  le
imprese turistiche che gestiscono: 
    a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo IV,  Capo  II
(art. 64 della legge regionale 2/2002); 
    b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo IV,  Capo
III (art. 67 della legge regionale 2/2002); 
    c) case ed appartamenti per vacanze di cui  al  Titolo  IV,  Capo
VIII (art. 83 della legge regionale 2/2002). 
    4. Per  l'ammissibilita'  a  contributo  i  soggetti  richiedenti
devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere in attivita', regolarmente costituiti ed iscritti  alla
Camera di commercio competente territorialmente; 
    b) non essere in situazione di difficolta', cosi'  come  definita
all'allegato A; 
    c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria
e non essere sottoposti a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria; 
    d) non essere destinatari  di  sanzioni  interdittive,  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa 
    delle persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300). 
    5. Per l'ammissibilita' a contributo, l'unita' locale  a  cui  si
riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita sul territorio
regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda. 
 
                              Capo III 
 
 
         Regime ed intensita' dell'aiuto, divieto di cumulo 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
    Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 
 
    1. I contributi sono concessi in osservanza delle  condizioni  di
cui al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del
Trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del  28
dicembre 2006. 
    2. Ai sensi dell'articolo 2 del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
l'importo  complessivo  degli  aiuti «de  minimis»  concessi  ad  una
singola impresa non puo' superare i 200.000,00 euro nell'arco di  tre
esercizi finanziari. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                           Settori esclusi 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1 del  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione del 15  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  d'importanza  minore
(«de minimis»), pubblicato  in  G.U.U.E.  serie  L.  n.  379  del  28
dicembre 2006, sono esclusi dagli  aiuti  medesimi  i  settori  e  le
tipologie di aiuto elencati nell'allegato A. 
    2. L'allegato A e' aggiornato con decreto del Direttore  centrale
Attivita' produttive, da pubblicarsi sul Bollettino  ufficiale  della
Regione  nonche'  sul  sito  della  Regione   FVG,   per   consentire
l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria  in  materia,  anche  con
riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi  ai  settori
di attivita' esclusi. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                 Intensita' ed ammontare dell'aiuto 
 
    1. In  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
l'intensita' dell'incentivo e' pari  al  50  per  cento  della  spesa
ammissibile entro i seguenti limiti: 
    a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro; 
    b) importo massimo della  spesa  ammissibile  pari  a  400.000,00
euro. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. I contributi concessi per le finalita' di cui  all'articolo  1
non sono cumulabili con  aiuti  pubblici  relativamente  agli  stessi
costi ammissibili se un tale cumulo da' luogo a un'intensita' d'aiuto
superiore a quella fissata, per le  specifiche  circostanze  di  ogni
caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una  decisione
della  Commissione  ai  sensi  dell'articolo  2,  paragrafo  5,   del
regolamento (CE) n. 1998/2006. 
 
                               Capo IV 
 
 
  Iniziative finanziabili, spese ammissibili e criteri di priorita' 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi  nelle
strutture ricettive alberghiere,  all'aria  aperta  e  nelle  case  e
appartamenti per vacanze: 
    a)   interventi   di   ampliamento,   di   ristrutturazione,   di
ammodernamento  e  di  straordinaria  manutenzione   che   concorrono
direttamente al perseguimento delle seguenti finalita': 
    1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale
2/2002; 
    2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il
10 per cento; 
    3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili. 
    4) realizzazione di spazi destinati al  benessere  ed  alla  cura
della persona; 
    5) superamento delle barriere architettoniche; 
    b)   interventi   di   ampliamento,   di   ristrutturazione,   di
ammodernamento  e  di  straordinaria  manutenzione  non   diretti   a
realizzare le finalita' di cui alla lettera a); 
    c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della
spesa ammissibile  pari  a  10.000,00  euro,  fermo  restando  quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5; 
    d) realizzazione di parcheggi con almeno tre  posti  auto,  anche
mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive
alberghiere. 
    2. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere
conto della  normativa  in  materia  di  superamento  delle  barriere
architettoniche nel rispetto della relativa normativa  nazionale,  ai
sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Per  gli  interventi  edilizi  di  cui  all'articolo  7  sono
ammissibili: 
    a) le spese per l'esecuzione dei lavori; 
    b) gli oneri per le spese generali e  di  collaudo  nelle  misure
individuate dal DPReg 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge  regionale
31 maggio 2002, n. 14, art.  56,  comma  2.  Determinazione  aliquote
spese di progettazione, generali e di collaudo); 
    c) l'onere  relativo  all'acquisto  dell'area  o  degli  immobili
necessari  per  la  realizzazione  di  parcheggi  al  servizio  delle
strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10  per  cento
del costo dei lavori. 
    2. Non sono  in  ogni  caso  ammissibili  le  spese  relative  ad
interventi privi del titolo  abilitativo  richiesto  ai  sensi  delle
leggi regionali in materia di edilizia. 
    3. Per l'acquisto di  arredi  ed  attrezzature  sono  ammissibili
oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto
e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni  soggetti
a facile usura, quali biancheria e stoviglie. 
    4. Le spese ammissibili si intendono al netto  di  imposte  e  di
spese notarili. 
    5.  Sono  altresi'  ammesse  a  contributo  le   spese   connesse
all'attivita' di certificazione della spesa, di cui all'articolo  18,
comma 6, nel limite massimo di 1.000,00 euro. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                        Criteri di priorita' 
 
    1.  Per  le  iniziative  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  da
effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta  e
nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione  delle  domande
e' effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorita': 
    a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento
e  di  straordinaria  manutenzione  che  concorrono  direttamente  al
perseguimento delle seguenti finalita': 
    1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale
2/2002: 10 punti; 
    2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il
10 per cento: 9 punti; 
    3) risparmio energetico e utilizzo  delle  fonti  rinnovabili:  8
punti 
    4 realizzazione di spazi destinati  al  benessere  ed  alla  cura
della persona: 7 punti; 
    5) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti; 
    b)   interventi   di   ampliamento,   di   ristrutturazione,   di
ammodernamento  e  di  straordinaria  manutenzione  non   diretti   a
realizzare le finalita' di cui ai punti alla lettera a): 2 punti; 
    c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della
spesa ammissibile  pari  a  10.000,00  euro,  fermo  restando  quanto
previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: 4 punti; 
    d) realizzazione di parcheggi con almeno tre  posti  auto,  anche
mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive
alberghiere: 
    1) interventi da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune  di
Lignano Sabbiadoro o nei comuni con  un  numero  superiore  a  10.000
abitanti: 5 punti; 
    2) interventi da effettuarsi al di fuori dei  comuni  di  cui  al
numero 1): 3 punti. 
    2.  Ai  fini  dell'attribuzione  del   punteggio   finale   della
graduatoria: 
    a)  i  punteggi  ottenuti  dalle  iniziative  comportanti  lavori
edilizi sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed
attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi; 
    b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi  2  o
piu' interventi fra quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1,
tali   interventi   non   sono   cumulabili   fra   loro   ai    fini
dell'attribuzione   del   punteggio   finale   e   si   tiene   conto
dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio piu' alto. 
    3. A parita'  di  punteggio  viene  preso  in  considerazione  il
programma di investimento che prevede l'importo  piu'  elevato  della
spesa ammissibile a contributo. 
 
                               Capo V 
 
 
                      Procedimento contributivo 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. Le domande per  accedere  ai  contributi  sono  presentate  ad
Unioncamere FVG ovvero al soggetto  con  cui  Unioncamere  FVG  abbia
stipulato la convenzione di cui all'articolo 1, comma 3. 
    2. I soggetti interessati presentano le domande per  accedere  ai
contributi dal 1° gennaio al 30°  aprile  di  ciascun  anno  e  prima
dell'avvio dell'iniziativa a cui si riferiscono. Il termine che scade
in  un  giorno  festivo  e'  prorogato  al  primo  giorno  lavorativo
seguente. 
    3. In sede di prima applicazione, per  l'anno  2013,  le  domande
sono  presentate  dal  giorno  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e fino al 30 agosto 2013. 
    4. Le  imprese  possono  presentare  nell'anno  solare  una  sola
domanda la cui validita' e' limitata all'anno solare medesimo. 
    5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono perentori  e  le  domande
presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio. 
    6. Le domande vengono presentate  esclusivamente  mediante  Posta
elettronica certificata (PEC), in conformita' alle norme  vigenti  in
materia,  mediante  invio  all'indirizzo  di   PEC   individuato   da
Unioncamere FVG. 
    7. La domanda si considera validamente inviata se: 
    - inviata dall'indirizzo PEC dell'impresa richiedente; 
    - sottoscritta con firma digitale  del  legale  rappresentante  e
corredata dalla documentazione richiesta, oppure 
    - firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata
tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta,  unitamente  ad
un documento  d'identita'  del  legale  rappresentante  in  corso  di
validita'. 
    8. La data di ricevimento delle domande e' determinata dalla data
della ricevuta di accettazione  della  PEC  che  comprova  l'avvenuta
spedizione del messaggio, con in  allegato  la  relativa  domanda  di
contributo. 
    9. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate
o modificate entro i termini di cui all'articolo 15. 
    10. Non e' ammessa la trasmissione di piu' domande di  contributo
con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Avvio dell'iniziativa 
 
    1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10,  comma
2, si intende: 
    a) nel caso di acquisto di beni immobili,  la  data  di  acquisto
specificata nel contratto di compravendita; 
    b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli
stessi  specificata  nell'ordine  di  acquisto  o  in  documentazione
equipollente  ovvero,  ove  tale  specificazione  non  risulti  dalla
predetta documentazione, la data della prima fattura; 
    c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia
ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre  2009,  n.
19 (Codice regionale dell'edilizia), la data  di  inizio  dei  lavori
specificata  nella   documentazione   trasmessa   all'Amministrazione
comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura. 
    2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato  puo'
comprovare, mediante idonea documentazione, che i  beni  o  i  lavori
oggetto dell'incentivo sono stati  acquisiti  in  data  successiva  a
quella di inizio  dei  lavori  a  cui  si  riferiscono  i  contributi
richiesti. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Schema di domanda 
 
    1. Le domande per accedere  ai  contributi  di  cui  al  presente
regolamento sono redatte nel  rispetto  del  regime  fiscale  vigente
sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato  con  decreto  del
Direttore  centrale  attivita'  produttive,  disponibile   sul   sito
internet  della   Regione   Friuli   Venezia   Giulia   all'indirizzo
www.regione.fvg.it e su quelli di Unioncamere FVG e del soggetto  con
cui  Unioncamere  FVg  abbia  di  stipulato  la  convenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 2. 
    2. Le domande per accedere ai contributi sono corredate: 
    a) dalla documentazione  e  dalle  dichiarazioni  indicate  nello
schema di cui al comma 1; 
    b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa)  ed  attestante,  in  particolare,  il  possesso  dei
requisiti di ammissibilita' di cui all'articolo 2, comma  4,  lettere
b) c) e d) ed il rispetto delle seguenti condizioni: 
    1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6; 
    2) il rispetto della normativa vigente in tema di  sicurezza  sul
lavoro ai sensi dell'articolo 73 della  legge  regionale  5  dicembre
2003, n. 18 (Interventi urgenti 
    nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione,
del commercio e del turismo, in  materia  di  sicurezza  sul  lavoro,
asili nido nei luoghi di  lavoro,  nonche'  a  favore  delle  imprese
danneggiate da eventi calamitosi), fatta  salva  la  deroga  prevista
dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima; 
    3) il rispetto del divieto  generale  di  contribuzione  previsto
dall'articolo 16, comma 12, posto che la valutazione in  merito  alla
rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione
dei contributi resta in capo all'ufficio competente; 
    4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla  vigente
normativa comunitaria e regionale in  materia  di  definizione  delle
microimprese, piccole e medie imprese. 
    c)  dalla  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di   notorieta',
attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto  durante  i  due
esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in  corso
e  contenente  altresi'  l'impegno  a  comunicare   ogni   successiva
variazione rilevante; 
    d) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto  della
nota informativa di cui all'articolo 13. 
 
                              Art. 13. 
 
 
          Informazioni sul procedimento e nota informativa 
 
    1.  Il  responsabile  del  procedimento  comunica   al   soggetto
richiedente l'incentivo: 
    a) l'Ufficio competente in cui si  puo'  prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
    b) l'oggetto del procedimento; 
    c) il responsabile del procedimento,  il  suo  sostituto,  ed  il
responsabile dell'istruttoria; 
    d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
    e) il termine per modificare o integrare la domanda per  accedere
all'incentivo nonche' per  presentare  eventuali  memorie  scritte  e
documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. b),  della  legge
regionale 7/2000; 
    f)  i  termini  per  la  concessione   dell'incentivo,   per   la
conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione,
nonche' per l'erogazione dell'incentivo; 
    g) gli obblighi del beneficiario; 
    h) i  casi  di  annullamento  o  revoca  dell'incentivo  previsti
dall'articolo 22. 
    2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma  1,  il
responsabile del procedimento predispone un'apposita nota informativa
e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda,  sul  sito
internet  della   Regione   Friuli   Venezia   Giulia   all'indirizzo
www.regione.fvg.it  e  su  quello  di  Unioncamere  FVG  nonche'  del
soggetto con cui Unioncamere FVg abbia di stipulato la convenzione di
cui all'articolo 1, comma 2. 
    3. La  nota  informativa  assolve  all'obbligo  di  comunicazione
previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge  regionale  20  marzo
2000, n. 7 (Testo  unico  delle  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso). 
 
                              Art. 14. 
 
 
              Riparto delle risorse su base provinciale 
 
    1. Le risorse annuali complessive a  disposizione  a  valere  sui
canali delegati ai sensi della legge regionale 4/2005 sono  ripartite
su base provinciale da Unioncamere FVG. Il riparto viene  operato  in
proporzione al numero complessivo delle imprese iscritte al  Registro
delle  imprese  di  ciascuna  Camera  di  commercio  al  31  dicembre
dell'anno precedente alla comunicazione dei dati di cui al  comma  2,
mediante  autonomo  atto  da  adottarsi  in  base   alle   competenze
statutariamente stabilite. 
    2. Per il riparto di cui al comma 1, Unioncamere FVG  acquisisce,
entro il 15 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati  trasmessi  dai
singoli  enti  camerali,  il  numero   delle   imprese   industriali,
turistiche ed artigiane, attive al 31 dicembre  dell'anno  precedente
sui quattro territori provinciali. 
    3. Il riparto di cui al comma 1 per l'anno 2013 viene  effettuato
sulla base del numero delle imprese attive presso ciascuna Camera  di
commercio alla data del 30 settembre 2012. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                      Istruttoria della domanda 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto  previsti  per  la  singola
tipologia di intervento nonche' la sussistenza dei requisiti  di  cui
all'articolo   2   effettuando,   ove   necessario,   gli   opportuni
accertamenti,   anche    mediante    sopralluoghi    o    richiedendo
documentazione integrativa. 
    2. L'Ufficio incompetente all'istruttoria cui venga  erroneamente
indirizzata  la  domanda   provvede   ad   inviarla   tempestivamente
all'Ufficio competente. 
    3. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a  trenta
giorni per provvedere. 
    4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio ed il responsabile del
procedimento ne  da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente  nei
seguenti casi: 
    a) la domanda per accedere ai  contributi  e'  presentata  al  di
fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 2 e 3; 
    b)  la  domanda  non   e'   firmata   digitalmente   dal   legale
rappresentante o non e' firmata in originale e/o non e'  accompagnata
da documento di identita' scannerizzato; 
    c) la domanda non e' inviata a mezzo PEC  all'indirizzo  indicato
da Unioncamere FVG; 
    d) la domanda e' presentata unitamente ad altra/e  domanda/e  con
lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 10, non  e'
ammissibile la trasmissione di piu'  domande  di  contributo  con  un
unico invio PEC. 
    e) la domanda e' ulteriore rispetto alla prima, presentata  dalla
medesima impresa; 
    f) la domanda per accedere ai contributi non e' redatta secondo i
criteri e le modalita'  previsti  nel  relativo  schema  di  domanda,
approvato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e l'irregolarita' non e'
sanabile; 
    g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla
regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente; 
    h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento
di concessione. 
    5.  L'Ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,  comunica  tempestivamente  agli  istanti  i
motivi  che  ostano   all'accoglimento   della   domanda   ai   sensi
dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 16. 
 
 
      Formazione della graduatoria e concessione dei contributi 
 
    1. I contributi sono concessi tramite  procedura  valutativa  con
procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo
36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 
    2.  L'Ufficio  competente  approva   la   graduatoria   su   base
provinciale delle iniziative ammesse  a  contributo  sulla  base  dei
criteri previsti all'articolo 9. 
    3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente
all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  domanda  di
incentivo, ai sensi delle direttive emanate dalla Giunta regionale di
cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, ed  avuto
riguardo ai limiti di disponibilita' del Fondo per i contributi  alle
imprese, previsto dall'articolo 44 della legge medesima. 
    4. I contributi sono concessi  secondo  l'ordine  di  graduatoria
fino a concorrenza delle  risorse  finanziarie  disponibili  su  base
provinciale. L'Ufficio  competente  procede  allo  scorrimento  della
graduatoria  qualora  nel  corso  dell'anno  si  rendano  disponibili
ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o
dall'impinguamento del Fondo di cui al comma 3. 
    5. Ai fini  della  verifica  del  rispetto  dei  limiti  previsti
dall'articolo 4, comma 2, la concessione e' subordinata  al  rilascio
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa  in  sede
di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett.  c),  attestante
qualsiasi altro aiuto de minimis  ricevuto  durante  i  due  esercizi
finanziari  precedenti  e  nell'esercizio  finanziario  in  corso   e
contenente altresi' l'impegno a comunicare ogni successiva variazione
rilevante. 
    6.  La  concessione  dei  contributi   e'   subordinata   inoltre
all'accertamento  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  2  e   della
sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal
presente regolamento, nonche' all'accertamento dell'insussistenza  di
cause ostative secondo la normativa antimafia. 
    7. In deroga alle disposizioni di cui  alla  legge  regionale  31
maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori  pubblici)  ed  ai
sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge  regionale  2/2002,  la
concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del
progetto definitivo dei  lavori,  corredato  del  titolo  abilitativo
edilizio. 
    8. L'Ufficio  competente  comunica  tempestivamente  ai  soggetti
beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le  modalita'
per  la  rendicontazione,  i  casi  di  annullamento  o  revoca   del
provvedimento  di  concessione  ed  il  nominativo  del  responsabile
dell'istruttoria. 
    9 L'ufficio competente  comunica  l'eventuale  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. 
    10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre  dell'anno  di
presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilita'
finanziaria sono archiviate d'ufficio e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione all'impresa. 
    11. In sede di  prima  applicazione  le  domande  nell'anno  2013
possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014. 
    12. Non e' ammissibile la concessione di contributi a  fronte  di
rapporti giuridici instaurati,  a  qualunque  titolo,  tra  societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e  affini  sino  al  secondo  grado  qualora  i  rapporti   giuridici
instaurati  assumano  rilevanza  ai  fini   della   concessione   dei
contributi. 
    13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo  2
svolgano attivita' mista e' ammissibile la concessione di  contributi
per spese attinenti  ad  iniziative  connesse  in  modo  esclusivo  o
prevalente all'esercizio dell'attivita' turistica. 
 
                               Capo VI 
 
 
                     Rendicontazione della spesa 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
           Presentazione della rendicontazione delle spese 
 
    1. I soggetti  beneficiari  presentano  idonea  documentazione  a
titolo di rendicontazione secondo i termini e le  modalita'  indicati
nella comunicazione di concessione dell'incentivo. 
    2. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la
presentazione della relativa rendicontazione e' di ventiquattro mesi,
decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  della   comunicazione   del
provvedimento di concessione. E' consentita la richiesta di una  sola
proroga del termine, a condizione che sia motivata e presentata prima
della scadenza dello stesso. La proroga e'  autorizzata  dall'Ufficio
competente entro il limite massimo di sei mesi. 
    3 In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga  ovvero
di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di
cui ai commi 1 e 2, possono comunque  essere  fatte  salve  le  spese
ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa
valutazione da  parte  dell'Ufficio  competente  sulla  realizzazione
dell'iniziativa rispetto agli obiettivi  indicati  nella  domanda  di
contributo. 
    4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a  trenta
giorni per provvedere. 
    5. Nel caso  in  cui  la  documentazione  permanga  irregolare  o
incompleta,  l'Ufficio   competente   procede,   sulla   base   della
documentazione agli atti, alla rideterminazione  o  alla  revoca  del
contributo. 
 
                              Art. 18. 
 
 
              Modalita' di rendicontazione delle spese 
 
    1. Per la rendicontazione i beneficiari  presentano  la  seguente
documentazione: 
    a)  la  relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta   e   dei
risultati raggiunti  con  l'indicazione  della  data  di  conclusione
dell'iniziativa; 
    b) la documentazione di spesa in originale ovvero  la  copia  non
autenticata della documentazione di spesa o dei  documenti  probatori
equivalenti, annullata in originale e corredata da una  dichiarazione
del beneficiario attestante la  corrispondenza  della  documentazione
prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facolta' di chiedere
in qualunque momento l'esibizione degli originali; 
    c) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo. 
    2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere  giustificate
da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva  a
quella di presentazione della domanda, pena la revoca del  contributo
concesso. 
    3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese
rendicontate, ivi compresi gli  anticipi,  dal  giorno  successivo  a
quello di presentazione della  domanda  di  contributo  ed  entro  il
termine ultimo di rendicontazione della spesa. I  pagamenti  relativi
alle spese rendicontate effettuati prima  della  presentazione  della
domanda ovvero successivamente al termine ultimo  di  rendicontazione
determinano,   rispettivamente,   la   revoca   del   contributo    e
l'inammissibilita' delle spese medesime. 
    4. Il  pagamento  dei  documenti  di  spesa  di  importo  pari  o
superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente  tramite  le  seguenti
forme di transazione, pena l'inammissibilita' della  relativa  spesa:
bonifico bancario,  ricevuta  bancaria,  bollettino  postale,  vaglia
postale, i quali devono contenere gli estremi  della  fattura  o  del
documento  probatorio  equivalente  oggetto  del  versamento,  ovvero
mediante assegno. L'ufficio competente puo' valutare l'ammissibilita'
di  pagamenti  singoli  o  cumulativi,  effettuati  con  le  predette
modalita', che non indicano gli estremi della fattura,  a  condizione
che l'impresa  produca  ulteriore  documentazione  a  supporto  della
spesa, atta a comprovare in modo certo  e  inequivocabile  l'avvenuta
esecuzione  del  pagamento  e  la  riferibilita'  dello  stesso  alla
specifica fattura o documento equivalente probatorio,  inerente  alla
spesa rendicontata. 
    5. Ferma la facolta' di utilizzare le forme di transazione di cui
al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo  inferiore
a 500,00 euro e' attestato dalla liberatoria del  fornitore,  redatta
secondo il modello allegato alla rendicontazione delle  spese  ovvero
dalla fattura quietanzata dal  fornitore  con  dicitura «pagato»,  la
firma, la data e il timbro del fornitore medesimo. 
    6. I soggetti beneficiari  possono  avvalersi  dell'attivita'  di
certificazione secondo le modalita' di cui all'articolo 41 bis  della
legge  regionale  7/2000.  Le   spese   connesse   all'attivita'   di
certificazione sono ammissibili a contributo ai  sensi  dell'articolo
8, comma 5. 
 
                              Art. 19. 
 
 
        Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione 
 
    1.  I  beneficiari  dei  contributi  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa conformemente alle voci  di  spesa  ed  agli  importi
ammessi a contributo. 
    2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle  modalita'  di
esecuzione  delle  iniziative  ammesse  a  contributo  relative  alle
singole  voci  di  spesa  ammesse  a  contributo   sono   debitamente
giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente  per
l'approvazione, da adottarsi entro  novanta  giorni  dal  ricevimento
della comunicazione. 
    3. Le variazioni all'iniziativa non  determinano  in  alcun  caso
l'aumento del contributo complessivamente concesso. 
    4. In difetto della comunicazione di cui al  comma  2,  l'Ufficio
competente  revoca  il  contributo  concesso,  qualora   l'iniziativa
realizzata    si    discosti    significativamente    dall'iniziativa
originariamente ammessa a contributo. 
 
                              Capo VII 
 
 
Liquidazione,  rideterminazione  e  sospensione  dell'erogazione  del
                             contributo 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
       Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso 
 
    1.   L'Ufficio   competente   procede    all'istruttoria    della
documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai  sensi
degli articolo 17 e 18, verificando la sussistenza dei presupposti di
fatto  e  di  diritto  per   la   liquidazione   dell'incentivo.   Il
responsabile   dell'istruttoria   puo'   effettuare    controlli    e
sopralluoghi. 
    2. Il  provvedimento  di  liquidazione  e'  emanato  dall'Ufficio
competente  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dalla  data   di
ricevimento  della  rendicontazione,  tenuto  conto  delle  direttive
emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo  43,  comma  2,
della  legge  regionale  4/2005  ed  avuto  riguardo  ai  limiti   di
disponibilita' del Fondo  per  i  contributi  alle  imprese  previsto
dall'articolo 44 della legge medesima. 
    3. Il contributo liquidabile non  e'  in  nessun  caso  superiore
all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e  ritenute
ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo. 
    4.  Qualora  la  spesa  effettivamente   sostenuta   e   ritenuta
ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del  60  per  cento
rispetto  all'importo  ammesso  a  contributo,  il  provvedimento  di
concessione del contributo e' revocato. 
    5.  Il  contributo  concesso  e'  rideterminato  in  esito   alle
variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 19 o alla minore  spesa
ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo. 
    6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o
edilizia di cui all'articolo 4 della  legge  regionale  19/2009  sono
erogati a seguito della presentazione della documentazione  richiesta
dalla legge medesima, a comprova della conformita' dell'opera. 
    7. I contributi possono essere erogati in  via  anticipata  nella
misura  del  90  per  cento  dell'importo   concesso,   limitatamente
all'esecuzione   di   opere,   previa   presentazione   di   apposita
fideiussione bancaria o  polizza  assicurativa  d'importo  pari  alla
somma  da  erogare,  maggiorata  degli  interessi  legali,  ai  sensi
dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. 
    8. L'ufficio competente dispone l'erogazione  in  via  anticipata
entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza. 
    9. Qualora  le  somme  erogate  anticipatamente  siano  eccedenti
rispetto al contributo liquidabile, l'Ufficio competente  procede  al
recupero secondo le modalita' previste agli articoli 49  e  50  della
legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 21. 
 
 
             Sospensione dell'erogazione del contributo 
 
    1. Ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 47 e 48 della
legge regionale 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo
puo' essere disposta in particolare nei seguenti casi: 
    a)  qualora  l'Amministrazione  abbia  notizia,   successivamente
verificata,  di  situazioni,  tra  le  quali   l'inattivita'   e   la
liquidazione  volontaria  dell'impresa,  che  facciano  ritenere  che
l'interesse   pubblico   perseguito   attraverso   l'erogazione   del
contributo possa non essere raggiunto; 
    b)  qualora  la  legittimita'  del  rapporto   contributivo   sia
condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o  diritti,  sino
alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado; 
    c) in caso di notizia  di  richiesta  o  istanza  di  fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata  o  straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa. 
    2. La sospensione  dell'erogazione  del  contributo  e'  disposta
entro 90 giorni dalla data in cui il  responsabile  del  procedimento
abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. 
 
                              Art. 22. 
 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non  conforme  al
principio della buona fede. 
    2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e'  revocato  a
seguito della decadenza dal  diritto  all'incentivo  derivante  dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: 
    a) la documentazione giustificativa delle spese  o  il  pagamento
delle medesime siano di data  anteriore  a  quella  di  presentazione
della domanda; 
    b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine
previsto per la conclusione dell'iniziativa e  per  la  presentazione
della relativa rendicontazione, fatta  salva  la  previsione  di  cui
all'articolo 17, comma 3, ovvero il termine assegnato per  provvedere
alla regolarizzazione o integrazione  della  rendicontazione  decorra
inutilmente e l'Ufficio competente operi ai sensi  dell'articolo  17,
comma 5; 
    c) l'ammontare complessivo della spesa  rendicontata  e  ritenuta
ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di
spesa ammissibile di cui all'articolo 5; 
    d) l'ammontare complessivo della spesa  ritenuta  ammissibile  in
fase  di  liquidazione  sia  inferiore  del  60  per  cento  rispetto
all'importo ammesso a contributo; 
    e)  sia  accertata  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione sostitutiva di  certificazione  o  della  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'; 
    f) sia accertata la difformita' tra  l'iniziativa  effettivamente
realizzata e quella oggetto  del  provvedimento  di  concessione,  in
assenza dell'approvazione prevista  dall'articolo  19,  comma  2,  ai
sensi del comma 4 dell'articolo medesimo; 
    g) i vincoli di destinazione non siano stati mantenuti. 
    3.  L'Ufficio  competente,  prima  della  formale  adozione   del
provvedimento  negativo,   comunica   tempestivamente   ai   soggetti
interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca  del
provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli  articoli
13 e 14 della legge regionale 7/2000. 
    4. L'Ufficio competente entro 90 giorni  dalla  comunicazione  di
cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento  della  rinuncia  al
contributo, emana il provvedimento  di  revoca  della  concessione  o
eventualmente di conferma della stessa qualora  nel  corso  dell'iter
emergano elementi tali da superare gli aspetti  che  avevano  indotto
l'avvio del procedimento di revoca. 
    5.  I  contributi  erogati   in   forma   anticipata   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 7, sono restituiti dal  beneficiario  secondo
le modalita' previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 23. 
 
 
Termini  per  la  conclusione  del   procedimento.   Sospensione   ed
                            interruzione 
 
    1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa
prevista all'articolo 13 comunica al soggetto interessato  i  termini
massimi: 
    a)  per  la  formazione  della  graduatoria  e   la   concessione
dell'incentivo; 
    b) per la conclusione dell'iniziativa e  la  presentazione  della
rendicontazione; 
    c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della  presentazione
della rendicontazione 
    2. Il termine per la concessione  dell'incentivo  e'  sospeso  in
pendenza dei termini assegnati  per  l'integrazione  dell'istruttoria
nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare  o  incompleta
ovvero interrotto in pendenza dei termini  assegnati  per  presentare
osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo. 
    3. Il termine  per  l'erogazione  dell'incentivo  e'  sospeso  in
pendenza   dei   termini   assegnati   per    l'integrazione    della
rendicontazione nel caso  in  cui  la  stessa  risulti  irregolare  o
incompleta. 
    4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili,
i termini per  la  concessione  dell'incentivo  sono  interrotti  per
effetto della comunicazione di cui all'articolo 16, comma  9  e  fino
all'eventuale    comunicazione     dell'Amministrazione     regionale
dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie. 
    5. I termini per la  concessione  e  l'erogazione  dell'incentivo
sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge  regionale
7/2000. 
 
                              Capo VIII 
 
 
                Obblighi dei beneficiari e controlli 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
                      Obblighi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari dei contributi  sono  tenuti  a  rispettare  gli
obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in
particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal  presente
regolamento: 
    a)  avviare  l'iniziativa  in  data  successiva   a   quella   di
presentazione della domanda; 
    b) mantenere i requisiti soggettivi di  cui  all'articolo  2  per
tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo 
    c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25; 
    d) realizzare le iniziative conformemente al progetto  ammesso  a
contributo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18; 
    e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli; 
    f)  rispettare  le   tempistiche,   fatte   salve   le   proroghe
autorizzate; 
    g)   comunicare   eventuali   variazioni   intervenute   relative
all'impresa  quali,  in  particolare,  la   sede   legale,   l'unita'
operativa, la ragione sociale; 
    h) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata; 
    i) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro; 
    l) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 18,
comma  6,  conservare  i  titoli  originari  di  spesa,  nonche'   la
documentazione a supporto  della  rendicontazione,  presso  i  propri
uffici  ai  fini  dell'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 44 della legge regionale 7/2000; 
    m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento  e
gli  altri  obblighi  previsti   dalla   normativa   richiamata   nel
regolamento. 
    2.  Gli  obblighi  dei  beneficiari  sono  indicati  nella   nota
informativa di cui all'articolo 13. 
 
                              Art. 25. 
 
 
   Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva 
 
    1. I soggetti  beneficiari  dei  contributi  hanno  l'obbligo  di
mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei  beni  immobili  per
cinque anni e dei beni mobili per due anni decorrenti dalla  data  di
presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del  vincolo  di
destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni  oggetto
di contributi. 
    2.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto  del   vincolo   di
destinazione di cui al comma 1, i  soggetti  beneficiari  trasmettono
all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni  anno,  apposita
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'.  In   caso   di
inosservanza, l'Ufficio competente procede ad ispezioni e controlli. 
    3. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito  di
conferimento, fusione d'impresa, nonche' trasferimento dell'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, che dovessero intervenire tra la presentazione  della
domanda di  contributo  e  la  compiuta  decorrenza  dei  vincoli  di
destinazione di cui al comma 1, le agevolazioni contributive  possono
essere trasferite al soggetto  subentrante,  a  condizione  che  tale
soggetto sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti  per
l'accesso alle agevolazioni, continui ad esercitare  l'impresa  senza
soluzione di continuita' e assuma gli obblighi relativi. 
    4. Nel caso in cui le variazioni di  cui  al  comma  3  avvengano
prima del provvedimento  di  concessione  dei  contributi,  l'ufficio
competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora le variazioni
intervengano  successivamente,  l'ufficio   competente   espleta   le
necessarie  valutazioni  in  ordine  all'eventuale   conferma   delle
agevolazioni  concesse.  L'eventuale  provvedimento  di  conferma  e'
adottato entro il termine di novanta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di cui al comma 5. 
    5.   I   beneficiari   comunicano   tempestivamente   all'ufficio
competente la trasformazione d'impresa che dovesse intervenire tra la
presentazione della domanda di incentivo e la data del  provvedimento
di  liquidazione.  In  tale  circostanza,  trovano  applicazione   le
disposizioni di cui al comma 4. 
 
                              Art. 26. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1.  Ai  sensi  dell'articolo  44  della  legge  regionale  7/2000
l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni
e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi. 
    2. L'Ufficio competente ha facolta'  di  richiedere  ai  soggetti
beneficiari,  in  qualunque  momento,  l'esibizione   dei   documenti
originali relativi all'erogazione dei contributi. 
 
                               Capo IX 
 
 
              Rinvii, abrogazioni, norme e transitorie 
 
 
                              Art. 27. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 28. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                               Art 29. 
 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Sono abrogati, in particolare, le  seguenti  disposizioni  del
decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372  (LL.RR.
2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi  concessi  dalle
Camere di commercio industria, artigianato  e  agricoltura  a  favore
delle imprese del comparto turistico): 
    a) l'articolo 1, comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo
1; 
    b) il comma 2 dell'articolo 2; 
    c) gli articoli da 9 a 13; 
    d) l'articolo 14, comma 3; 
    e) le lettere a) e c), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15; 
    f) i commi 6 e 7 dell'articolo 21; 
    g) la lettera lett. e) del comma 2 dell'articolo 23. 
 
                              Art. 30. 
 
 
                          Norme transitorie 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3,  della  legge  regionale  9
agosto 2012, n. 16 (Interventi di  razionalizzazione  e  riordino  di
enti, aziende e agenzie della Regione), i procedimenti in corso  alla
data  del  31  dicembre  2012,  relativi  alle  funzioni  delegate  a
Unioncamere FVG a partire dal 1 gennaio 2013, sono  definiti  a  cura
delle Camere di commercio. 
    2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari
previgenti di cui al Dpreg 372/2005. 
    3. Il presente regolamento resta in vigore  nei  limiti  previsti
dall'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del  regolamento  (CE)
n. 1998/2006. 
    (Omissis).