Art. 10 Contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie 1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare «bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria» da adottare entro quindici giorni dalla data di trasmissione da parte della Giunta regionale, decorsi i quali il provvedimento puo' comunque essere adottato, e' autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010. 2. In coerenza con quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata a verificare la veridicita' delle attestazioni rilasciate dai soggetti al fine di fruire dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, a procedere al recupero, anche forzoso, delle somme dovute e non pagate per le prestazioni erogate e ad attivare le procedure necessarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, previste dalla normativa vigente. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga alla vigente normativa regionale in materia. 4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nella Tipologia 30500, «Rimborsi e altre entrate correnti», nell'ambito del Titolo 3 «Entrate extratributarie».