Art. 10 
 
Contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei  cittadini
                alla spesa per prestazioni sanitarie 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentito  il  parere  della  commissione
consiliare   «bilancio,   partecipazione,   demanio   e   patrimonio,
programmazione  economico-finanziaria»  da  adottare  entro  quindici
giorni dalla data di trasmissione da parte  della  Giunta  regionale,
decorsi i quali il provvedimento puo' comunque  essere  adottato,  e'
autorizzata  ad  adottare  tutti  gli  atti  necessari  ai  fini  del
contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei  cittadini
alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010. 
  2. In coerenza con quanto disposto al comma 1, la Giunta  regionale
e'  autorizzata  a  verificare  la  veridicita'  delle   attestazioni
rilasciate dai  soggetti  al  fine  di  fruire  dell'esenzione  dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria  nazionale,  a  procedere   al
recupero, anche forzoso, delle somme  dovute  e  non  pagate  per  le
prestazioni erogate e ad attivare le  procedure  necessarie  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni, amministrative e  penali,  previste
dalla normativa vigente. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
in deroga alla vigente normativa regionale in materia. 
  4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari  a  65
milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nella Tipologia 30500,
«Rimborsi  e  altre  entrate  correnti»,  nell'ambito  del  Titolo  3
«Entrate extratributarie».