Art. 11 
 
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 «Disciplina delle
sanzioni  amministrative  di  competenza   regionale».   Disposizione
                             transitoria 
 
  1. Alla legge  regionale  n. 30/1994  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2  (Delega)  1.  Le
funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui
all'articolo  1  sono  delegate,  a   norma   dell'art.   118   della
Costituzione, o subdelegate, a norma  dell'art.  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione  della
delega di cui all'art. 1 della legge 22  luglio  1975,  n.  382),  ai
comuni nel  cui  territorio  sono  commesse  le  violazioni,  con  le
eccezioni e secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 
  2. I comuni di cui al comma 1,  nell'ambito  della  loro  autonomia
organizzativa,  individuano  l'organo  competente  all'adozione   dei
provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. 
  3. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui  al  comma  1
sono delegate alle province  nel  cui  territorio  sono  commesse  le
violazioni. Esse, nell'ambito  della  loro  autonomia  organizzativa,
individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui
all'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche. 
  4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione  delle
sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali  22  settembre
1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti  nel  settore  dei
trasporti pubblici  locali)  e  3  aprile  1990,  n.  37  (Norme  per
l'esercizio dell'attivita' ispettiva  dell'amministrazione  regionale
in materia di servizi di pubblico trasporto di persone  di  interesse
regionale. Modificazioni alla l.r. 2 aprile 1973, n. 12, nonche' alla
legge regionale dell'11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche. 
    b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3 (Violazione di norme da  parte  di  enti  locali).  -  1.
Qualora la violazione, in relazione  alla  quale  e'  applicabile  la
sanzione amministrativa, sia contestabile  ad  un  ente  locale,  gli
agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono
il  rapporto  alla  struttura  regionale  competente  in  materia  di
sanzioni amministrative. 
  2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti  all'irrogazione
della  sanzione  amministrativa  restano  in  capo   alla   struttura
regionale competente. 
    c) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Obbligo  di  trasmissione).  -  1.  Gli  organi  addetti
all'accertamento delle infrazioni amministrative di  cui  all'art.  1
trasmettono,  anche  per  via  telematica,  copia  del  verbale  alla
struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative,
unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e
l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'art. 7,  comma
1. 
  2. Alla stessa struttura regionale deve essere  trasmesso,  a  cura
dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione,  copia  del
provvedimento ingiuntivo  adottato,  unitamente  alla  documentazione
comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento,  qualora
comprovato ai sensi dell'art. 7, comma 2. 
  3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici  idonei
ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a  norma  dell'art.
45  del  decreto  legislativo   7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale) e successive modifiche,  il  requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.». 
    d) al comma 1 dell'art. 6 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: salvo quanto disposto all'art. 10, comma 2.»; 
    e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8 (Banca dati regionale). - 1. I dati per la valutazione  dei
precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati
regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in  materia
di sanzioni amministrative. 
  2. I dati di cui al  comma  1  devono  essere  di  volta  in  volta
richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui  le
norme vigenti prevedono la recidivita'.». 
    f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Vigilanza e direzione). - 1.  La  Giunta  regionale  emana
direttive per l'esercizio uniforme delle  funzioni  delegate,  vigila
sul  corretto  svolgimento  delle  stesse,  promuove   in   caso   di
persistente inerzia o inosservanza delle direttive  la  revoca  della
delega previa formale diffida.». 
    g) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Titolarita' dei proventi). - 1. Qualora  il  trasgressore
si avvalga della facolta' di pagamento in misura  ridotta,  ai  sensi
dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e  successive  modifiche,  i
proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione  regionale
ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale con la  denominazione:  "Proventi
delle sanzioni amministrative di competenza regionale". 
  2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni,  ai  sensi
dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche, sono
riscossi  direttamente  ed   in   misura   integrale   dall'autorita'
amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo. 
  3. Una quota pari al  50  per  cento  dei  proventi  e'  attribuita
all'autorita' amministrativa di cui al comma  2;  la  quota  restante
viene  riversata  annualmente  alla  Regione,  contestualmente   alla
trasmissione   di    una    dettagliata    relazione    riepilogativa
dell'attivita' svolta. 
  4. La Giunta regionale, con propria  deliberazione,  stabilisce  le
modalita' e i  termini  entro  i  quali  deve  essere  effettuato  il
riversamento, le sanzioni previste  in  caso  di  mancato  o  tardivo
riversamento, nonche'  gli  elementi  essenziali  che  devono  essere
contenuti nella relazione.». 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della  l.r.  n.
30/1994, cosi' come modificato dal comma 1, lettera g), del  presente
articolo, si applicano a tutti i  processi  verbali  di  accertamento
notificati a partire dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. Per  tutti  i  processi  verbali  di  accertamento  notificati
antecedentemente a  tale  data  si  applica  la  normativa  regionale
previgente.