Art. 11 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 «Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale». Disposizione transitoria 1. Alla legge regionale n. 30/1994 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Delega) 1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalita' di cui ai commi seguenti. 2. I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche. 3. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche. 4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attivita' ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla l.r. 2 aprile 1973, n. 12, nonche' alla legge regionale dell'11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche. b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Violazione di norme da parte di enti locali). - 1. Qualora la violazione, in relazione alla quale e' applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. 2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente. c) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Obbligo di trasmissione). - 1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'art. 7, comma 1. 2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorita' competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'art. 7, comma 2. 3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.». d) al comma 1 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto all'art. 10, comma 2.»; e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Banca dati regionale). - 1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative. 2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidivita'.». f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Vigilanza e direzione). - 1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.». g) l'art. 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Titolarita' dei proventi). - 1. Qualora il trasgressore si avvalga della facolta' di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale". 2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorita' amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo. 3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi e' attribuita all'autorita' amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attivita' svolta. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonche' gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.». 2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 30/1994, cosi' come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, si applicano a tutti i processi verbali di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per tutti i processi verbali di accertamento notificati antecedentemente a tale data si applica la normativa regionale previgente.