Art. 2 Pagamento dei debiti della Regione 1. La Regione e' autorizzata ad accedere all'utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidita' previsti dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali) con le modalita' stabilite dal medesimo decreto. Alla copertura dei relativi oneri per il rimborso dell'anticipazione e degli interessi si provvede, per l'anno 2014 e a decorrere dall'anno 2015, mediante l'applicazione delle misure previste, rispettivamente per i predetti anni, dall'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche. 2. La richiesta e' tempestivamente sottoposta alla commissione consiliare «bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria».