Art. 2 
 
                 Pagamento dei debiti della Regione 
 
  1. La Regione e'  autorizzata  ad  accedere  all'utilizzazione  del
fondo e delle anticipazioni di liquidita' previsti dall'art. 2, comma
1 e dall'art. 3, comma 1, del decreto legge  8  aprile  2013,  n.  35
(Disposizioni urgenti per  il  pagamento  dei  debiti  scaduti  della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli  enti
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli  enti
locali)  con  le  modalita'  stabilite  dal  medesimo  decreto.  Alla
copertura dei relativi oneri per  il  rimborso  dell'anticipazione  e
degli interessi si provvede, per l'anno 2014 e a decorrere  dall'anno
2015, mediante l'applicazione delle misure previste,  rispettivamente
per i predetti anni, dall'art. 6,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia  di
autonomia di entrata  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) e successive modifiche. 
  2. La richiesta  e'  tempestivamente  sottoposta  alla  commissione
consiliare   «bilancio,   partecipazione,   demanio   e   patrimonio,
programmazione economico-finanziaria».